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Naspi e reddito presunto 2024

cosim94

Utente
Buongiorno,
Da circa 1 settimana mi è stata accettata domanda di naspi. Quindi sono già percettore.
Leggevo questo però:
Il messaggio 5 dicembre 2023, n. 4361 ricorda ai percettori di NASpI che, per continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione, devono comunicare all’Istituto il reddito presunto del 2024 entro il 31 gennaio 2024.

Tale comunicazione è obbligatoria per il percettore di NASpI che nel 2023 ha dichiarato un reddito presunto diverso da zero. In assenza di comunicazione la NASpI sarà sospesa.

Chi, invece, nel 2023 ha comunicato un redditopresunto pari a zero continuerà a percepire l’indennità di disoccupazione, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio se prevede di produrre, per il 2024, un reddito diverso da zero.

Non ho capito se è relativo a chi percepiva già la naspi nel 2023 o è anche rivolto a chi la percepisce da gennaio 24 come nel mio caso.

Grazie!!
 

domenico_

Utente
Buongiorno,
Da circa 1 settimana mi è stata accettata domanda di naspi. Quindi sono già percettore.
Leggevo questo però:
Il messaggio 5 dicembre 2023, n. 4361 ricorda ai percettori di NASpI che, per continuare a fruire dell’indennità di disoccupazione, devono comunicare all’Istituto il reddito presunto del 2024 entro il 31 gennaio 2024.

Tale comunicazione è obbligatoria per il percettore di NASpI che nel 2023 ha dichiarato un reddito presunto diverso da zero. In assenza di comunicazione la NASpI sarà sospesa.

Chi, invece, nel 2023 ha comunicato un redditopresunto pari a zero continuerà a percepire l’indennità di disoccupazione, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio se prevede di produrre, per il 2024, un reddito diverso da zero.

Non ho capito se è relativo a chi percepiva già la naspi nel 2023 o è anche rivolto a chi la percepisce da gennaio 24 come nel mio caso.

Grazie!!
Salve, non è il tuo caso, si riporta un passo della circolare inps sotto riportata.

2.11 Comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno. Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI.

Si precisa che nei casi di svolgimento delle attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali in concomitanza di percezione dell’indennità NASpI, qualora quest’ultima coinvolga più anni solari, stante la necessità di disporre di dati necessari per procedere alla riduzione dell’80 per cento della prestazione in funzione del reddito previsto, si rende necessario quanto segue. All’inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il percettore della prestazione dovrà fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio. La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione. Sarà cura delle strutture territoriali sollecitare l’adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto.

 
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