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Naspi e prestazione autonoma occasionale

Si ma continuo a non capire, perché vengono comunicate cose completamente diverse.
Lì, da quello che capisco, prevede una riduzione dell'importo per il lavoro autonomo mentre una mail dell'INPS mi dice che è interamente cumulabile.
A detta di ciò, gente ignorante in materia come me, si ritrova sempre a tentennare difronte a tale confusione e l'Italia ci mangia su questo.
 

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STUDIOCEL

Utente
Be stai facendo un po' di confusione...stai mischiando il lavoro autonomo occasionale con il lavoro occasionale...
....per il lavoro autonomo occasionale ti hanno scritto compatibile (non ti hanno scritto interamente cumulabile) e che va comunicato all' Inps (rileggiti il punto 2.10.b,)...
 
Certo ma loro hanno anche scritto -é a tutti gli effetti equiparato al lavoro autonomo- quindi deduco che intendano anche la parte in cui dicono che lo è interamente, omettendolo scrivendo solo "cumulabile"
Il punto 2.10.b mi sembra dica l'esatto opposto "In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno"
 

STUDIOCEL

Utente
Be invece di scrivere in maiuscolo dovresti preoccuparti di legge e capire cosa leggi.....e non inventarti che hanno scritto che il lavoro autonomo è interamente cumulabile..

Vabbuò io ci ho provato...
 
Ho scritto in maiuscolo per sottolineare il loro messaggio, se ti senti attaccato dimmelo subito.
Non mi sono inventato nulla. C'è scritto (te lo scrivo in maiuscolo ma non ti sto aggredendo, lo giuro) : IL LAVORO AUTONOMO È INTERAMENTE CUMULABILE CON NASPI, IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE È A TUTTI GLI EFFETTI EQUIPARATO AL LAVORO AUTONOMO" successivamente Hanno aggiunto la sola parola "cumulabile". Da ciò io capisco che sono ugualmente cumulabili e differiscono per il tetto massimo.

Penso sia tu che debba sforzarti di leggere, comprendere e successivamente aiutare se è di tua competenza perché hai risposto fin'ora dicendo le stesse cose ma non hai ancora aiutato. Ho ammesso di essere ignorante in materia ma con il tuo "aiuto" mi sento più incerto di prima.
 

STUDIOCEL

Utente
Be non so se fai apposta ma a me non mi prendi per il culo !!

Questo è quello che ti hanno scritto, e non è scritto che il lavoro autonomo è interamente cumulabile

IMG_20240301_154218.jpg

Inoltre mi sa che tu non sai distinguere la definizione lavoro occasionale dalla definizione lavoro autonomo occasionale...
 
Bello mio continua a leggere: DIVERSAMENTE IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, AI FINI NASPI *VIENE A TUTTI GLI EFFETTI EQUIPARATO* ecc ecc ecc
E differiscono per il tetto massimo e comunicazione

Mi sa che sei tu che mi stai prendendo per il culo, oltre ad essere estremamente vago, non rispondi alle domande, indirizzandomi ad altre fonti facendo la caccia al tesoro

E si, non so la differenza tra i due, per questo ho esordito qualche giorno fa con tutti questi dubbi. Menomale che te ne sei accorto, è già un passo avanti!
 

STUDIOCEL

Utente
Lavoro occasionale (prestO) fino a 5000 euro netto
È compatibile e cumulabile con la naspi senza alcuna detrazione



Lavoro autonomo occasionale è considerata ai fini naspi come lavoro autonomo e fino a 4800 (ora 5500) lordi annui è compatibile con la naspi con le regole previste dal punto 2.10.b....
...
punto 2.10.b
.....il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.

In tal caso l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.


Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

Questo è quanto per i non cocciuti...
 
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