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modulo ricevuta prestazione occasionale

G

Gaetano

Ospite
Salve,

Mi aiutereste a comporre una pagine che fa da modulo per prestazione occasionale?

Cosa dovrei scrivere precisamente??

allora, io avevo pensato a:

*Oggetto:______
*Ricevuta n:_______

*Nome e Cognome ________
*Nato a______ il ______
*residente in ________
*C.F/P.I. ______

*Io sottoscritto (nome e cognome) __________ dichiaro di aver ricevuto per la mia attività occasionale di __________ per conto di (nome e cognome cliente) _______residente in ________*C.F/P.I. ______

*La somma lorda di (euro): ______
*ritenuta d'acconto del 20% (euro): ______
*Corrispettivo a ricevere netto (euro): ______

*Descrizione della prestazione occasionale: _________________

*Dichiaro sotto la mia responsabilità di essere esente dall’ambito IVA
ai sensi degli articoli 1 e 5 DPR 633 del 26.10.1972. (oppure: Prestazione posta fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo ????)

*marca da bollo
se l'importo supera _ 77,47

in fede,

firma_____

data_____
si capisce bene???? o c'è da aggiungere qualcosa???

volevo poi sapere se la ritenuta la paga il cliente per me, o io, e se c'è differenza se rilascio ricevuta per un privato o una ditta???

e poi il Corrispettivo a ricevere netto come e quando lo dichiaro??

grazie mille!!!
 
M

marc

Ospite
L'impianto e' corretto, forse troppe cose. Un paio di osservazioni. L'occasionale non e' operazione esente, ma fuori campo iva ex art. 5 dpr 633/72. (questa dicitura puo' essere sufficiente). La marca da bollo e' da euro 1,81. La ritenuta la paga il cliente. Se rilasci la ricevuta ad un privato non c'e' ritenuta in quanto questo non e' sostituto di imposta. Il reddito lordo andra' eventualmente dichiarato o in 730, o in unico 2006 quadro RL. Fatti rilasciare la certificazione relativa alla ritenuta operata.
 
G

Gaetano

Ospite
quindi andrebbe bene se mettessi:

"Trattasi di prestazione occasionale ai sensi dell'art. 81 lett. L del TUIR 917/16 e non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. "

ciao e grazie!
 
G

Gaetano

Ospite
oppure:

"Trattasi di prestazione occasionale non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72 e art. 81 del DPR 917/86"

ciao
 
G

Gaetano

Ospite
Salve,

mi potete dire se questo modulo per prestazione lavorativa occasionaleche ho fatto in word va bene?

http://www.theartofweb.net/FAC20.doc.zip

magari se riuscite a convertirmelo in .pdf mi fareste un favore!

(ps, ma che vuol dire: Spett.le Associazione ???)

grazie mille!!!!!!!!!
 
N

Nicoletti Ilenia

Ospite
Re: ricevuta prestazione occasionale

SI PUO' EMETTERE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PUR NON AVENDO PARTITA IVA?
QUALI SONO I REQUISITI DA RISPETTARE AFFINCHE' UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA POSSA CONFIGURARSI COME "OCCASIONALE"?
 
M

marc

Ospite
Re: ricevuta prestazione occasionale

Se non hai p. iva "devi" emettere come occasionale. Per essere occasionale non devi superare i 5000 euro con un singolo committente. Quindi puoi avere piu' committenti, ma sempre con il limite dei 5000 euro x ciascuno.
Quando superi i 5000 euro, con piu' commitenti quindi, devi iscriverti inps -gestione parasubordinati.
 
P

paolo

Ospite
La prestazione occasionale puo' non essere soggetta a r.a. anche se a favore di titolari di p.i. ?

Se il soggetto che la emette ha solo quel reddito si ritoroverebbe a credito per effetto della r.a. e dovrebbe fare la dich. dei redditi per recuperarla. Non sarebbe più semplice non applicarla, tanto con la no tax area avrebbe comunque imponibile zero ?

grazie

Paolo
 
G

Gigim

Ospite
Re: ricevuta prestazione occasionale

Prestazioni occasionali di lavoro autonomo (art. 67, c.1 lett. l del T.U.I.R.) :
L'attività svolta deve essere del tutto occasionale senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.
Non ha limiti di importo e di numero di committenti.
E' soggetto ad INPS se supera il limite di esenzione dei Euro 5.000,00.

Collaborazioni occasionali (Mini co.co.co):
Sono previste dall’art.61, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi); rimangono nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative e per essere considerate occasionali i rapporti devono:
•non superare 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente;
•il compenso complessivo nell’anno solare con lo stesso committente non deve superare Euro 5.000,00.
Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni sul lavoro a progetto.

B.L.
 
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