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Mi sono dimenticata un 770!!!

Dani67

Utente
Un 770 mi è rimasto nel pc e l'ho spedito dopo la scadenza.
L'impegno era stato comunque firmato a luglio.
Ora per ravvedere mi confermate che devo versare i 51,00 di sanzione a nome dell'intermediario, cod. 8924 + i 25,00 a nome del contribuento cod. 8911??

grazie.
 

lella

Utente
RIMETTO CON COPIA-INCOLLA UNA CIRCOLARE CHE AVEVO IN ARCHIVIO


Come noto, è considerata “tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di
presentazione del modello; pertanto con riferimento al 770/2012:
 termine ordinario (prorogato) : 20/09/2012
 termine con i 90 gg: 19/12/2012
SANZIONE: si applica la sanzione da €.258 a €. 2.065 (art. 2, c.3 DLgs 471/97) a prescindere :
 dalla presenza di ritenute non effettuate e/o non versate
 dal numero di percepenti “omessi”
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Entro il prossimo 19/12/2012 il contribuente può sanare la violazione:
 presentando la dichiarazione (nel frontespizio non va barrata la casella “integrativa” o
“correttiva nei termini”)
 versando una sanzione ridotta di €. 25 (1/10 di € 258

modello 770/2012:
 viene presentato con un ritardo superiore ai 90 giorni (ossia dopo il 19/12/2012)
 non viene presentato
la dichiarazione è considerata omessa e non più sanabile mediante ravvedimento.
In tal caso, l’Ufficio applica le sanzioni distinguendo tra:
ritenute non versate
(in tutto o in parte)
È prevista una sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un
minimo di € 258. Secondo la CM 23/99 tale sanzione è applicabile anche
qualora solo una delle ritenute risulti non versata alla data della violazione.
ritenute versate
È prevista una sanzione da € 258 a € 2.065 nel caso in cui, ancorché non
dichiarate, le ritenute siano state versate.
In aggiunta è, altresì, applicabile una sanzione di €. 51 per ogni percipiente non dichiarato


Tale regime sanzionatorio si applica anche nel caso in cui la dichiarazione :
 sia redatta su modelli non conformi a quelli approvati dalle Entrate
 non risulta sottoscritta ovvero è sottoscritta da un soggetto privo della rappresentanza legale o
negoziale, qualora la violazione non è sanata entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.
VIOLAZIONE SANZIONE RAVVEDIMENTO
DICHIARAZIONE OMESSA
presentata dopo il 19/12/2012
Ritenute
non versate
dal 120% al 240% dell’importo non versato
con un minimo di €. 258
+
€ 51 per ogni percipiente non dichiarato Non ammesso
Ritenute
versate
da €.258 a €. 2065
+
€ 51 per ogni percipiente non dichiarato


INTERMEDIARIO: OMESSA O TARDIVA TRASMISSIONE TELEMATICA
Oltre alle sanzioni comminate al contribuente è, altresì, prevista una specifica sanzione in
capo all’intermediario che non trasmette ovvero trasmette in ritardo le dichiarazioni.
In particolare, secondo la CM 11/2008 la trasmissione telematica si considera:
OMESSA se non è stata effettuata ovvero non è andata a buon fine
TARDIVA
se è stata effettuata:
oltre il termine di presentazione della dichiarazione, qualora l’impegno alla
trasmissione sia stato assunto entro il 20/09/2012
oltre 1 mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione qualora lo stesso sia
stato assunto dopo il 20/09/2012 (ciò avviene ad es. se l’impegno all’ invio è stato
assunto il 10/10/2012 e la dichiarazione non viene trasmessa entro il 10/11/2012).
Per tali violazioni è applicabile una sanzione da € 516 a € 5.164 (ex art. 7-bis, DLgs 241/97)
Inoltre, si rammenta che la sanzione per tardivo/omesso invio viene irrogata (CM 11/08) :
⇒ al soggetto abilitato alla trasmissione telematica, sia esso persona fisica o giuridica
(come in caso di CAF imprese o dipendenti o di una società di servizi)
⇒ al professionista che ha assunto l’incarico qualora la dichiarazione sia trasmessa da
uno studio associato

Nota:le violazioni che interessano l’intermediario nonché le relative sanzioni sono distinte da quelle
commessa dal contribuente.
 
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