Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

merce non ancora consegnata bilancio di chiusura

M

mc

Ospite
La presente per chiedere un parere in merito all'esposizione in bilancio di merce già ordinata e confermata ma non ancora consegnata al 31/12 (data di chiusura dell'esercizio).
Mi chiedo se sia più corretto:
1)esporla tra le fatture da ricevere;
2)esporla solo nei conti d'ordine come impegno;
3)non esporla affatto.
Grazie
 
S

SAURA

Ospite
gli ordini e le conferme non danno luogo al trasferimento di proprietà, questa avviene anche senza la presenza di fattura soltanto al momento dell'emissione del ddt, quindi se si ha un ddt con data entro il 31.12 la merce rientra nel calcolo delle rimanenze e la si registrà tra le fatture da ricevere....
 
A

Antonio R.

Ospite
Se la merce viene resa franco magazzino venditore, allora la merce si considera entrata già nella sfera del compratore e questi la deve deve registrare nelle fatture da ricevere e rilevarla nelle rimanenze al 31/12.
Al contrario nel caso di consegna franco magazzino compratore.
 
K

Karl8.

Ospite
Ciò che rileva dal punto di vista civilie e fiscale in tema di compravendita di merci è la "disponibilità fisica" dei beni non bastando la semplice disponibilità dei beni ad essere trasportati.
In merito segnalo il seguente testo che tratta la materia in questione.

Fonte: Amministrazione & Finanza - Ipsoa Editore

Competenza fiscale nella compravendita di beni
Si chiede quale è il criterio per individuare la competenza dei ricavi su merci in viaggio alla chiusura dell'esercizio. La parola all'esperto...


Il criterio indicato dal legislatore tributario al comma 2, lett. a) dell'art. 109 del TUIR per la competenza temporale dei ricavi sulla vendita di beni mobili (si suppone merce) fa riferimento alla data della consegna o spedizione; in presenza di un contratto che subordini il passaggio di proprietà ad eventi successivi alla consegna, la competenza si ha al momento in cui si verifica l'effetto costitutivo della proprietà (ciò può accadere in presenza di contratti estimatori, tentata vendita ecc., o di collaudi preventivi da effettuarsi).

L'esigenza del legislatore è quella di garantire la certezza sia temporale che del valore relativo al negozio di compravendita: solitamente essa deriva dalla stipula di un contratto di compravendita o dalla sottoscrizione di un ordine di fornitura in forza del quale i soggetti si impegnano reciprocamente, l'uno a fornire beni ad una prefissata scadenza, l'altro a versare il corrispettivo pattuito. Detti elementi sarebbero sufficienti a individuare sia il momento che il valore dello scambio. La scelta di ricorrere alla data di spedizione o consegna, se successivi al perfezionamento del contratto, costituisce pertanto un regime derogatorio al principio generale civilistico delle compravendite che trae origine dalla prassi commerciale di far decorrere i termini di pagamento dalla data di consegna o spedizione dei beni o se successiva, dalla data di perfezionamento del contratto. Si rileva peraltro come la scelta del legislatore tributario di subordinare il perfezionamento del contratto di compravendita alla effettiva consegna del bene sia avallata anche dal codice civile che all'art. 1476 individua la consegna del bene come obbligazione principale del venditore e, secondo interpretazione giurisprudenziale, condizione necessaria per il perfezionamento del negozio.

La consegna si sostanzia nel ricevimento materiale del bene da parte del compratore, a carico del quale esiste un obbligo (in quanto previsto da contratto sottostante) di ricevere la cosa acquistata al fine di liberare il venditore della propria obbligazione. I tempi e modi di consegna sono generalmente pattuiti contrattualmente e tali accordi sono quantomeno opportuni al fine di definire se l'inadempimento o il ritardo è a carico del venditore o del compratore. L'inadempimento ha comunque rilevanza solo agli effetti civili, non producendo comunque alcun effetto in ambito tributario ove la rilevanza della vendita si ha solo quando avviene la consegna definitiva del bene, il cui riferimento temporale è comprovato dalla data apposta sul documento di trasporto.

Alla luce della norma del codice civile e delle ripetute e concordi interpretazioni giurisprudenziali si può affermare che la consegna si sostanzia con il passaggio della disponibilità fisica del bene al compratore e non semplicemente con la disponibilità del bene comunicata dal venditore. Se la consegna è franco magazzino del venditore, non è allora sufficiente che quest'ultimo comunichi al compratore che la merce è pronta e può essere ritirata ma è necessario, e obbligo, del compratore recarsi con un proprio mezzo per prelevare i beni: solo nel momento del caricamento di essi sul mezzo del compratore si verifica il momento di rilevanza fiscale della cessione/acquisto.

Il riferimento alla consegna franco magazzino (o FOB) come le altre clausole commerciali previste dagli Incoterms non assumono rilevanza nell'individuazione della competenza temporale nelle cessioni di beni. Esse possono essere utilizzate solo per l'individuazione dei rischi e dei costi a carico delle parti nell'ambito della spedizione delle merci, senza però alcuna influenza sulla sfera tributaria o civilistica del negozio di compravendita.

Le medesime conclusioni cui si giunge per stabilire la competenza fiscale delle compravendite con consegna diretta valgono anche in presenza di spedizione dei beni, ovvero quando la consegna del bene avviene mediante il ricorso a terzi trasportatori. La difficoltà in questo caso deriva dalle numerose fattispecie e clausole dei contratti di spedizione che rendono di non semplice individuazione il momento di effettivo passaggio del possesso del bene.

Ai sensi dell'art. 1737 c.c. il contratto di spedizione è un "mandato con il quale lo spedizioniere assume di concludere, in nome proprio o per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie".

In questo caso la certezza richiesta dal legislatore tributario si ha nel momento in cui il venditore "rimette la cosa al vettore o allo spedizioniere" (art. 1510 c.c.) in modo irrevocabile, a prescindere da chi delle due parti contrattuali sia il mandante. Posta la necessità che la certezza dell'avvenuta spedizione deve sussistere per entrambe le parti, è necessario che la spedizione sia concordata e a conoscenza di entrambe (e che quindi il compratore sia informato dell'avvenuta consegna allo spedizioniere) e che il trasporto non possa essere interrotto o sospeso dal venditore ma eventualmente solo dal compratore, al quale è attribuita la piena disponibilità del bene (ancorché non il possesso, dato che la merce è nelle mani del trasportatore). Nell'ipotesi, di esempio, in cui il venditore disponga di un accordo per la sospensione del bene in caso di mancato pagamento da parte del compratore non si può parlare di avvenuta spedizione, dovendo aspettare il completamento a destino del trasporto.

Le variegate ipotesi di accordi contrattuali non permettono una completa elencazione della documentazione necessaria a supportare l'avvenuto spossessamento dei beni da parte del venditore. Per il trasporto su strada l'ipotesi più frequente può essere quella del momento di emissione da parte dello spedizioniere di un documento di presa in carico della merce con mandato irrevocabile da parte del venditore e l'obbligo di consegna irreversibile al compratore.

Per i trasporti via mare, ferrovia o aerea si deve fare riferimento agli specifici regolamenti o leggi speciali. Il codice della navigazione prevede che la polizza di carico attribuisce al possessore "il diritto alla consegna delle merci, il possesso delle medesime ed il diritto di disporne"; è ragionevole dedurre che in questo caso il momento rilevante per determinare la competenza dei ricavi sia la data di invio (per posta o corriere) della polizza di carico al compratore o la consegna diretta di detto documento al vettore incaricato.

La simmetria temporale della competenza tra ricavi e costi deve essere rispettata anche dal compratore al quale dovrà essere notificata l'avvenuta spedizione; in assenza di notifica egli dovrà desumerla dalla documentazione in suo possesso o consegnata dal vettore unitamente alla merce, sempreché essa giunga in tempo utile affinchè essa possa essere recepita nel bilancio d'esercizio.
 
Alto