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Massimali spesa... Dubbi...

das873

Utente
Buonasera a tutti,
sono interessato all'ecobonu per alcuni lavori che vorrei fare (cappotto, serramenti, caldaia ecc...)
Vedo che sono stati pubblicati sia il tetto massimo per ogni intervento, che i costi con i massimali.
Esempio: il tetto massimo per i serramenti (intervento traniato) è di 60.000 euro, ma i massimali per la zona E sarebbero di 650€/mq.
Ho sentito dire che se il tecnico (es ingegnere termotecnico) si occupa direttaemente di tutti i capitolati e le pratiche e sostituisce nelle pratiche il fornitore (p.es) dei serramenti, i massimali al mq non vengono contati, ma si tiene conto del tetto massimo puro di spesa...
Si fa riferimento al decreto 06-08-2020 (e convertito in legge il 05-10-2020) allegato A, punto 13, che riporto qui sotto (soprattutto il 13.2):

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13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai
suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in
maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei
prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;
c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di
prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante
approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto.
13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.
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In realtà non capisco molto, ma mi sebra di capire l'esatto opposto...

Qualcuno ne sa qualcosa???
 
Buongiorno, da quello che leggo nel tuo post e da quello che sentito in riunione condominiale (sono interessato anch'io) io la vedo in questi termini:
1) la legge ti dice qual'è il tetto massimo di spesa per intervento (trainante o trainato);
2) la congruità dei costi di intervento deve essere asseverata da tecnico che ha, come riferimento, il prezziario regionale (che è abbastanza "largo" quindi le imprese ci stanno dentro comodamente) - quindi se i costi sono inferiori al prezziario regionale, entro i limiti di legge l'intervento è agevolabile.
 
Buongiorno, il prezziario di riferimento per l’Agenzia delle entrate è il DEI. È opportuno che le singole voci del fornitore siano riconducibili al medesimo. Nel caso non fossero riconducibili allora possono essere presi in considerazione i costi del fornitore ma senza ovviamente eccedere dai massimali. O se in eccesso la relativa eccedenza non sarà ovviamente coperta dal Superbonus.
 

das873

Utente
Grazie per le risposte.
Eh... si immaginavo che fosse così...
Chi mi ha parlato di quersto diceva che se il tecnico (facciamo esempio per le finestre) asserisce che è necessario un serramento con (ipotesi) 0,6 di trasmittanza, siccome non è possibile col prezziario dell'allegato I (650 €/mq in fascia E al massimo possono garantire serramenti standard con 1,2 di trasmittanza) allora si può acquistare il serramento con le caratteristiche asserite dal tecnico basandosi solo sul tetto massimo (60.000 euro)...
Anche io avevo invece capito che bisogna comunque rispettare i prezziari al mq e, nel caso superasse, la differenza è da integrare...
 

das873

Utente
Uhm... qui ho trovato invece quanto mi hanno detto, e cioè che se la dichiarazione è fatta dal tecnico e non dal produttore/installatore, non si applicano i massimali al mq (per es dei serramenti) ma solo il tetto massimo di spesa...


Sono confuso...
 
Ultima modifica:
Buongiorno, nel mio precedente post avevo scritto:
1) la legge ti dice qual'è il tetto massimo di spesa per intervento (trainante o trainato);
2) la congruità dei costi di intervento deve essere asseverata da tecnico che ha, come riferimento, il prezziario regionale (che è abbastanza "largo" quindi le imprese ci stanno dentro comodamente) - quindi se i costi sono inferiori al prezziario regionale, entro i limiti di legge l'intervento è agevolabile.
Nell'articolo di Fiscoetasse rilevo, per quanto mi è dato di capire, la stessa cosa:

Da una più approfondita lettura del punto 13, si evince la procedura di determinazione della detrazione spettante, a seguito del computo delle spese massime detraibili. Relativamente agli interventi da superbonus 110%, e comunque per tutti quegli interventi che prevedono l’asseverazione da parte del tecnico abilitato (o la dichiarazione resa dal fornitore), il tecnico abilitato stesso allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, ottemperando ai criteri che seguono:

  1. i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui e' sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile;
  2. nel caso in cui i prezzari di cui sopra non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi e' allegata all'asseverazione;
  3. qualora la verifica della congruità dei prezzi condotta ai punti 1 e 2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più' tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal decreto requisiti. Tale procedura ridimensiona drasticamente il monte detraibile riconducendolo al minore fra quello calcolato dal professionista abilitato, con la procedura indicata al punto 13 dell’All. A, e quello dei limiti massimi di spesa previsto dall’All. B. Ciò a valere per tutti quegli interventi per i quali è necessaria l’asseverazione, quindi non sono solo contemplati dal superbonus 110%.
Per intenderci, ipotizzando il cambio di un impianto di climatizzazione posto nella parte comune di un edificio condominiale per il quale sono presenti 6 unità immobiliari, il limite massimo di spesa è pari a 20.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari (fino a otto). Il calcolo è così stimato 6x20.000, spesa massima 120.000 euro. Qualora il tecnico, effettuando la propria asseverazione riportasse, come normato dal punto 13 dell’all. A del Decreto Requisiti, che la spesa secondo i prezziari è pari a 100.000 euro e la spesa sostenuta fosse 112.000 per quanto inferiore al limite massimo previsto di euro 120.000, la detrazione da superbonus spetterebbe per il limite di euro 100.000 commisurato alle proprietà millesimali.
 
Dal mio punto di vista le confermo che il prezziario è la base a seguire i prezzi forniti dal fornitore e in ultima analisi se il tecnico lo ritiene la sua asseverazione
 

das873

Utente
Grazie Gianni e Matteo!
Si, infatti ho fatto un po' di confusione tra prezziario regionale e massimali indicati dall'allegato I.

Da quanto mi sembra di capire, a questo punto e anche alla luce degli articoli di FiscoeTasse, bisogna considerare i prezzi dell'allegato I nel caso una pesona decida di farsi fare i lavori dai fornitori con l'intervento solo del tecnico per l'APE prima e dopo i lavori.
Nel caso invece il tecnico intervenga in maniera più "profonda", indicando un capitolato necessario a raggiungere (almeno) il salto di 2 classi, allora il tecnico può scegliere materiali anche più costosi rispetto a quanto indicato nell'allegato I, ma che siano comunque al massimo quelli del prezziario regionale. Ovviamente il tutto deve poi rientrare nel tetto massimo di spesa per ogni intervento e nel tetto globale.
Trovo infatti ragionevole questa interpretazione, perchè ci sono situazioni che riescono a raggiugnere il salto di due classi solo con determinati materiali che, logicamente, non potrebbero rientrare nei costi indicati nell'allegato I che sono piuttosto bassi... Esempio: Una casa piuttosto vecchia, non raggiungerebbe mai il salto di due classi con il cappotto e/o serramenti che devono reintrare nei costi dell'allegato I. Dunque il tecnico stila il capitolato dei materiali necessari, rispettando però il prezziario regionale e il tetto massimo, e indica quello che andrebbe fatto in deroga all'allegato I
 
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