Il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, sessanta giorni se formato all'estero) dall'art. 5, comma 4, parte prima della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986, per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 168,00 che
viene versata con il modello F23, mediante utilizzazione del codice tributo 109T entro venti giorni dalla data di stipula
Inoltre, con la speranza che possa esserti di ulteriore aiuto, ti propongo anche un altro fac-simile di contratto di comodato di modo che potrai scegliere o integrare quello che più risponde alle tue esigenze
Con la presente scrittura privata, da registrarsi nei termini di legge e avente ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:
-- società <società>, con sede in <località>, c.f. <cod.fiscale>, in persona del suo amministratore Sig. <nominativo>, nato a <luogo di nascita>, il <data di nascita>, e residente in <località1>, c.f. <cod.fiscale1>;
-- società <società1>, con sede in <località2>, via <via>, c.f. <cod.fiscale2>, che in persona del suo presidente del Consiglio di amministrazione dr. <nominativo1>, nato a <luogo di nascita1>, il <data di nascita1>, ed ivi residente in via <via1>, n. <numero>, c.f. <cod.fiscale3>;
si conviene e si stipula quanto segue:
1. la società <società> dà e concede in temporaneo comodato alla società <società1>, che accetta, i seguenti beni immobili:
-- in Comune di <comune>: appezzamento di terreno distinto alla partita n. <partita> foglio <foglio> della superficie di ha. <superficie>, con soprastanti fabbricati ad uso ufficio e capannone per custodia attrezzi ed automezzi;
-- in Comune di <comune1> appartamento al piano <n.piano> composto di n. <n.vani> vani, oltre cantina e solaio, di superficie circa di mq. <mq.> immobile che si trova nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. Per ogni peggioramento dello stato dell'immobile, è responsabile il comandatario, e ciò in deroga all'art. 1807 c.c.;
2. le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza degli immobili formanti oggetto del presente contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a tutte le norme di legge (artt. 1803 e segg. c.c.) che regolano il comodato;
3. il comodatario dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati idonei all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo stato di manutenzione dei locali, deve essere fornita in forma scritta al conducente entro otto giorni dall'inizio del contratto di comodato;
4. le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso-jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario;
5. è facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, con/senza obbligo di preavviso scritto. In particolare, l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di contratto, per almeno due ore al giorno, con obbligo di preavviso. Qualora il proprietario voglia vendere l'intero stabile o gli immobili comodati, il comodatario dovrà lasciare visitare i locali dalle ore <ore> alle ore <ore1> nei giorni (non festivi) di <giorno> e <giorno1> di ogni settimana, a pena di risarcimento dei danni;
6. il comodante è esonerato dal comodatario, da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del portiere, di inquilini o di terzi in genere. Il comodante si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente) con adeguati mezzi meccanici. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, di gas o di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, il condizionamento, l'ascensore e il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi;
7. il comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc... e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili;
8. il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servizi dell'immobile, spese condominiali e/o accessorie comprese, che è tenuto a corrispondere direttamente all'amministratore dello stabile. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a carico del comodante;
9. la durata è fissata in anni <n.anni> con decorrenza dal <data> e scadenza il <data1>. Alla scadenza del termine sopra convenuto , il comodatario è obbligato a restituire gli immobili oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo degli immobili ceduti in comodato, anche qualora in seguito lo stesso non occupi più i locali;
10. il comodatario, che riceve immediatamente in consegna i beni, si impegna a restituire al comodante gli immobili, in caso di morte del comodatario, precedentemente al termine indicato, ovvero immediatamente;
11. è fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi degli immobili solo per l'uso determinato dal contratto. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno;
12. tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario;
13. tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto;
14. per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi in vigore.
Letto, approvato e sottoscritto a <luogo>, il <data2>
Emilia