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Locazione gratuita e scomputo lavori

L

luigi.iozzolino

Ospite
Gent.mi forumiani,
sottopongo la seguente questione.

E’ possibile sottoscrivere un contratto di fitto per locali commerciali tra il locatore che è il papà proprietario dei locali con la società dei figli, locatari, che svolge attività commerciale e artigianale a titolo gratuito?

C’è una norma che lo prevede oppure è tutto campato nell’aria delle aspettative del cittadino che cerca di risparmiare il più possibile?

Poiché l’oggetto della locazione commerciale deve essere soggetta a ristrutturazione per essere finalizzata all’oggetto sociale della società, vendita di materiale edilizio, si può fare in modo che nel contratto si precisi che i lavori, che sarebbero del tutto straordinari, li esegue a cura e spese il locatario (cioè la società) e l’ammontare dell’importo verrà scomputato quale fitto nell’arco di vigenza del contratto qualora non ci fosse la possibilità della locazione gratuita?

In materia fiscale e tributaria non c’entro nulla, io mi dovrei occupare del progetto di trasformazione edilizia e siccome mi è stato posto il quesito, mi permetto di girarlo alla Vs. autorevole competenza ( preciso senza piaggeria alcuna ma con la piena convinzione di chi crede che internet sia una grande potenzialità che pur nel suo arido virtuale consente di condividere i saperi quale arricchimento di tutti!).

Grazie a chi riscontrerà e ….. buon lavoro.

[%sig%]
 
Si potrebbe configurare un contratto di comodato (art. 1803-1812 Codice Civile)

Emilia
 
Grazie Emilia,
ti chiederei data l'ignoranza specifica del sottoscritto se in giro ci sono dei moduli prestampati o cos'altro. Oppure basta far rierimento al codice c. nel merito precisando il tutto, cioè sia per la gratuità che per il discorso dei lavori da eseguire.
Nel senso che col comodato non c'è problema alcuno, presumo, relativamente al mio primo quesito circa la gratuità, ma mi chiedo: il contratto si registra all'AdE?

Invece per i lavori nulla-osta se questa possibilità la si precisa nel contratto medesimo? Quindi li esegue il locatario e cosi può anche "scaricarseli" nella sua dichiarazione?

Grazie ancora e, se puoi, dammi un cenno.
 
in un contratto di locazione è possibile (una volta pattuito il canone annuo) stabilire una postilla che prevede la riduzione dello stesso per xx anni, subordinandola alla effettiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

[%sig%]
 
Grazie Marlin per la risposta, prendo dell'ulteriore possibilità che certo sarà optata dagli interessati a seconda delle loro esigenze, ma mi permetto anche di chiederti se in giro si trova qualcosa di standardizzato da utilizzare come traccia eventuale e quindi da adeguare alla bisogna.
E aggiungo qual è la discriminante tra l'una scelta (quella del comodato proprosta da Emilia) e l'altra (quella del fitto oneroso suggerita da te).
Insomma c'è una convenienza nel determinarsi verso l'una o l'altra opzione?
Grazie ancora.
 
CONTRATTO DI COMODATO
Stipulato oggi <data>, in <luogo>
TRA:
Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in <località> via <indirizzo>
- comodante -
E:
Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in <località> via <indirizzo>
- comodatario -
Le parti convengono e stipulano:
1 - Il sig. <nome e cognome> (d'ora in poi chiamato comodante), consegna al sig. <nome e cognome> (d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l’uso consentito per destinazione, il seguente bene: <descrizione>
2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: <descrizione>, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
3 - Il comodatario assume l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta entro la data del <data>.
4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
5 - Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti.
6 - Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sig. <nome e cognome>.
7 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile
Letto, approvato e sottoscritto.
Il comodante Il comodatario
.................................... ....................................
 
Grazie Emilia, grazie davvero.
Potenza di intenet e della sensibilità di chi come te cerca di partecipare "i saperi".
Buon lavoro ancora e buona sera.Emilia Scrivi:

> CONTRATTO DI COMODATO
> Stipulato oggi <data>, in <luogo>
> TRA:
> Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di
> nascita> domiciliato in <località> via <indirizzo>
> - comodante -
> E:
> Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di
> nascita> domiciliato in <località> via <indirizzo>
> - comodatario -
> Le parti convengono e stipulano:
> 1 - Il sig. <nome e cognome> (d'ora in poi chiamato comodante),
> consegna al sig. <nome e cognome> (d'ora in poi chiamato
> comodatario), perché se ne serva, per l’uso consentito per
> destinazione, il seguente bene: <descrizione>
> 2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la
> dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo:
> <descrizione>, impegnandosi a non destinare il bene a scopi
> differenti.
> 3 - Il comodatario assume l’obbligo di restituire la stessa
> cosa ricevuta entro la data del <data>.
> 4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa
> con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere
> a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a
> titolo gratuito sia a titolo oneroso.
> 5 - Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della
> cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese
> straordinarie, necessarie ed urgenti.
> 6 - Le spese di registrazione del presente atto sono a carico
> del sig. <nome e cognome>.
> 7 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile
> all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile
> Letto, approvato e sottoscritto.
> Il comodante Il comodatario
> ....................................
> ....................................
 
Il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, sessanta giorni se formato all'estero) dall'art. 5, comma 4, parte prima della Tariffa annessa al D.P.R. n. 131/1986, per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 168,00 che
viene versata con il modello F23, mediante utilizzazione del codice tributo 109T entro venti giorni dalla data di stipula

Inoltre, con la speranza che possa esserti di ulteriore aiuto, ti propongo anche un altro fac-simile di contratto di comodato di modo che potrai scegliere o integrare quello che più risponde alle tue esigenze

Con la presente scrittura privata, da registrarsi nei termini di legge e avente ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:
-- società <società>, con sede in <località>, c.f. <cod.fiscale>, in persona del suo amministratore Sig. <nominativo>, nato a <luogo di nascita>, il <data di nascita>, e residente in <località1>, c.f. <cod.fiscale1>;
-- società <società1>, con sede in <località2>, via <via>, c.f. <cod.fiscale2>, che in persona del suo presidente del Consiglio di amministrazione dr. <nominativo1>, nato a <luogo di nascita1>, il <data di nascita1>, ed ivi residente in via <via1>, n. <numero>, c.f. <cod.fiscale3>;
si conviene e si stipula quanto segue:
1. la società <società> dà e concede in temporaneo comodato alla società <società1>, che accetta, i seguenti beni immobili:
-- in Comune di <comune>: appezzamento di terreno distinto alla partita n. <partita> foglio <foglio> della superficie di ha. <superficie>, con soprastanti fabbricati ad uso ufficio e capannone per custodia attrezzi ed automezzi;
-- in Comune di <comune1> appartamento al piano <n.piano> composto di n. <n.vani> vani, oltre cantina e solaio, di superficie circa di mq. <mq.> immobile che si trova nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. Per ogni peggioramento dello stato dell'immobile, è responsabile il comandatario, e ciò in deroga all'art. 1807 c.c.;
2. le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza degli immobili formanti oggetto del presente contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a tutte le norme di legge (artt. 1803 e segg. c.c.) che regolano il comodato;
3. il comodatario dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati idonei all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo stato di manutenzione dei locali, deve essere fornita in forma scritta al conducente entro otto giorni dall'inizio del contratto di comodato;
4. le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso-jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario;
5. è facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, con/senza obbligo di preavviso scritto. In particolare, l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di contratto, per almeno due ore al giorno, con obbligo di preavviso. Qualora il proprietario voglia vendere l'intero stabile o gli immobili comodati, il comodatario dovrà lasciare visitare i locali dalle ore <ore> alle ore <ore1> nei giorni (non festivi) di <giorno> e <giorno1> di ogni settimana, a pena di risarcimento dei danni;
6. il comodante è esonerato dal comodatario, da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del portiere, di inquilini o di terzi in genere. Il comodante si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente) con adeguati mezzi meccanici. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, di gas o di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, il condizionamento, l'ascensore e il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi;
7. il comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc... e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili;
8. il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servizi dell'immobile, spese condominiali e/o accessorie comprese, che è tenuto a corrispondere direttamente all'amministratore dello stabile. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a carico del comodante;
9. la durata è fissata in anni <n.anni> con decorrenza dal <data> e scadenza il <data1>. Alla scadenza del termine sopra convenuto , il comodatario è obbligato a restituire gli immobili oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo degli immobili ceduti in comodato, anche qualora in seguito lo stesso non occupi più i locali;
10. il comodatario, che riceve immediatamente in consegna i beni, si impegna a restituire al comodante gli immobili, in caso di morte del comodatario, precedentemente al termine indicato, ovvero immediatamente;
11. è fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi degli immobili solo per l'uso determinato dal contratto. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno;
12. tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario;
13. tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto;
14. per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi in vigore.
Letto, approvato e sottoscritto a <luogo>, il <data2>


Emilia
 
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