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LITI PENDENTI fin.2003 art. 16

R

Roberto

Ospite
<HTML>Mi sembra di aver capito che a differenza della stessa disposizione prevista nel condono del 1994, questa volta si intendono liti pendenti anche quelle depositate in cassazione, o che sussistano ancora i termini per ricorrervi. Questo perchè come cita la stessa legge; "alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato". Ho interpretato giusto? Ringrazio anticipatamente per la Vostra disponibilità. Roberto.</HTML>
 
F

fabiano corna

Ospite
<HTML>Sono definibili le sole liti pendenti ancora in commissione tributaria. No per quelle in Cassazione
Ti riporto il primo comma dell'art 16:

1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche´ quelle gia` di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma ecc.


ciao</HTML>
 
R

Roberto

Ospite
<HTML>A proposito, ma per le liti giacenti in cassazione o aventi ancora i termini accesi per il ricorso, almeno le sanzioni vengono tolte?</HTML>
 
F

fabiano corna

Ospite
<HTML>Le liti in Cassazione non vengono toccate da nessun provvedimento.

Devono inesorabilmente attendere la sentenza.

ciao</HTML>
 
A

antonio

Ospite
<HTML>avendo ricevuto avviso di accertamento sull'imposta di registro, notificato il 31/10/2002, non avendo presentato ricorso, posso accedere al condono e in che modo.</HTML>
 
F

fabiano corna

Ospite
<HTML>Secondo me i termini sono scaduti ed il provvedimento è passato in giudicato.

ciao</HTML>
 
S

salvo

Ospite
<HTML>credo che ai sensi del 1°comma art.15 i termini(se ho fatto bene i conti) non siano ancora scaduti, e questo in quanto i termini per proporre ricorso(60 giorni a partire dal 31 0ttobre) alla data di entrata in vigore della presente legge(che è il 1°gennaio 2003) non sono ancora scaduti. Attendo conferme.ciao</HTML>
 
F

fabiano corna

Ospite
<HTML>Se l'atto è stato notificato il 31/10, i termini per presentare il ricorso (60 gg) scadevano il 30/12/02;

la legge finanziaria è entrata in vigore l'1/1/03;

l'art. 15 primo comma recita:"Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso...;

pertanto, anche ai fini dell'art 15, l'accertamento è passato in giudicato e non è sanabile.

ciao</HTML>
 
S

salvo

Ospite
<HTML>scusa Fabiano, hai ragione, non avevo neppure fatto bene i conti. Buon lavoro</HTML>
 
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