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liquidazioni iva di gruppo

marencs

Utente
scusate ma non riesco a trovare una buona interpretazione del comma riferito alle modifiche relaiva ell'art.73 dpr 633.
potete darmi un aiuto?
 
Riferimento: liquidazioni iva di gruppo

In relazione alla procedura di liquidazione dell’IVA «di gruppo» ai sensi dell’art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, l’amministrazione finanziaria ha affermato il principio per cui, all’atto dell’ingresso nella procedura, la società perde totalmente la disponibilità dell’eventuale credito IVA risultante dalla propria dichiarazione dell’anno precedente, che viene trasferito al gruppo e gestito, in questo ambito, dall’ente o società controllante a compensazione dei saldi debitori generati dai vari soggetti partecipanti, con l’osservanza degli adempimenti prescritti dal D.M. 13 dicembre 1979.
Il Legge Finaziaria 2008 afferma ora l’opposto principio per cui, agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di gruppo, non si tiene conto delle eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni annuali, relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli che anche per tale periodo d’imposta partecipavano al gruppo. In sostanza, per esempio, la società controllata Alfa che partecipa all’IVA di gruppo dal 2008, se ha un credito IVA risultante dalla propria dichiarazione per il 2007, non può trasferire tale credito al gruppo, ma ne conserva la disponibilità e può chiederne il rimborso ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, ricorrendo i presupposti, oppure utilizzarlo in compensazione orizzontale con propri debiti tributari, contributivi, ecc. La disposizione si applicherà «a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008».
Fonte art. 1 commi 64-64 Finanziaria 2008
 
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