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liquidazione iva

M

massimo

Ospite
<HTML>ho aperto la p.iva nell'anno 2000 ed erroneamente non ho barrato l'opzione per la liquidazione trimestrale dell'iva. Posso quest'anno liquidare l'iva trimestralmente ed indicare l'opzione nella dichiarazione iva di quest'anno?(unico 2001). Grazie</HTML>
 
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Dott. G.B.

Ospite
<HTML>Dall' 1/1/98 ciò che vale è il comportamento concludente e la modalità di tenuta delle scritture contabili (liquidazioni trimestrali) dove le opzioni devono essere comunicate nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare
successivamente alla scelta operata (nel caso prospettato in Unico 2001).
Anche se si comunica l'opzione nel modello di inizio attività, in ogni caso si è tenuti a comunicare l'opzione nel modo sopra descritto (ossia in dichiarazione). Se l'opzione non viene comunicata in Unico 2001, il regime scelto di determinazione dell'imposta sarà valido ma verrà applicata una sanzione per irregolarità formali (e non più sostanziali come avveniva in precedenza).
Distinti saluti
Giancarlo Barone
(Parere personale da verificare)

La fonte normativa è il DPR n° 442 del 10/11/97.
Art. 1 - Opzione e revoca
L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.
Art. 2 - Obbligo di comunicazione
Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, anche mediante servizio postale, con le modalità previste dall'articolo 37, terzo comma , dello stesso decreto.
Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.</HTML>
 
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