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Limite assunzioni a tempo determinato?

Buongiorno, ho un grosso dubbio: una dipendente è stata assunta per sei mesi con contratto a tempo determinato. Dopo due mesi dal termine del contratto è stata nuovamente riassunta a tempo determinato per altri 6 mesi. Mi è stata richiesta una proroga di una settimana per questo secondo contratto che è scaduto il 19/6.

Il Dlgs 368/2001:

Proroghe e rinnovi


Proroghe:

Il contratto a termine può essere prorogato una sola volta e con il consenso del lavoratore, con possibilità di raggiungere il limite massimo di 36 mesi. Il contratto a termine può essere prorogato solamente se la sua durata iniziale è inferiore ai tre anni e a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato.



Rinnovi:

Il contratto è rinnovabile per un numero di volte indefinito. Per poter ricorrere al rinnovo è necessario che tra la scadenza di un contratto a tempo determinato ed il successivo sia rigorosamente rispettato un intervallo di tempo di 10 giorni se il contratto precedente aveva durata inferiore ai 6 mesi, di 20 giorni se superiore ai 6 mesi.

Nel caso incorrano due assunzioni successive a termine effettuate senza alcuna soluzione di continuità il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

In particolare non mi è chiaro quest'ultimo passaggio. Il mio dominus frettolosamente ha liquidato la cosa sostenendo che non servisse proroga in quanto era da considerarsi a tempo indeterminato. Siccome però se capitano problemi i clienti vengono a cercare me, vorrei esserne sicuro. Anche perchè, purtroppo, il contratto è scaduto e tempo per la proroga non c'è più, andava fatta il 18/6 almeno.

Grazie :)
 
Salve, l’art. 5, c.1, D.Lgs nr. 368-01, prevede:
“ Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore”.
Aggiunge l’art.5 c.2:
“Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini”.

Detto in altri termini, dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, e previsto un c.d. periodo di tolleranza durante il quale il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la maggiorazione della retribuzione di cui sopra.
Ciò, non significa che il rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo indeterminato.
Quest’ultima fattispecie ( trasformazione) potrà avvenire solo nel momento in cui verranno superati i predetti gg ( (20-30).

In questi termini si è espresso il Ministero del Lavoro, in risposta ad interpello del 7 Maggio 2009, Prot. 25/I/0006689.
Saluti domenico
 
Molto gentile. Riepilogando, se ho ben compreso la dipendente non solo è da considerarsi a tempo determinato, ma avrebbe avuto diritto anche alla proroga. Non vi è un limite alle assunzioni a tempo determinato, con l'unica avvertenza che queste si susseguano con gli intervalli previsti per legge. Mi confermi ciò?
 
Come già detto nel post precedente, se il rapporto di lavoro prosegue per non più di 20 gg (nella fattispecie) il contratto in essere è da considerare a termine, si ritiene a tempo indeterminato alla scadenza del periodo di cui sopra.

Non comprendo il riferimento " avrebbe diritto alla proroga".

Perquanto riguarda il limite massimo di durata del contratto a termine, è stabilito in 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi.

Altresì, si tenga conto che l'art. 5, c.4-bis del D.Lgs nr. 368-01, successivamente modificato dall'art.31, c.2, D.L. nr.112-2008, ha previsto la possibilità di stipula di un ulteriore contratto:
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto
ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
 
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