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Licenziamento per assenza ingiustificata

rommedal

Utente
Buonasera a tutti. Sono titolare di un esercizio commerciale e da otto anni ho assunto un dipendente (un commesso) a tempo indeterminato con il quale negli ultimi tempi i rapporti si sono deteriorati. Dopo diversi screzi, da 15 giorni è assente ingiustificato, nel senso che non ha prodotto alcun certificato medico e risulta irreperibile al telefono. Gli abbiamo mandato una lettera raccomandata dopo 3 giorni di assenza alla quale lui però non ha risposto entro i 5 giorni che gli abbiamo dato.
Ieri l'ho visto per caso proprio vicino al negozio e gli domandato che fine avesse fatto e mi ha risposto che non "non sono affari miei". Gli ho chiesto di dimettersi e lui mi ha risposto di licenziarlo perchè lui non si dimette, anche se non capisco il perchè. La mia domanda è la seguente: a questo punto lo posso licenziare? il ccnl del commercio dice che dopo 3 giorni di assenza ingiustificata posso farlo. Gli faccio una lettera di licenziamento? Posso obbligarlo a dimettersi? Che alternative avrei?
E poi ancora sono obbligato a pagarlo per questi giorni che è stato assente ingiustificato?
 
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Riferimento: Licenziamento per assenza ingiustificata

Buonasera.
Considerato ciò che viene scritto occorre inviare un'ulteriore lettera raccomandata allo stesso dove viene evidenziata la sua assenza protratta nel tempo, senza avere dato giustificati motivi.
Consiglio di esporre nella stessa indicazioni precise sui periodi di assenza e sul danno che lui ha arrecato allo svolgimento dell'attività.

Gli dia sempre il termine di 5 giorni per rispondere e un termine ultimo oltre il quale si intende licenziato, senza obbligo di preavviso.

Non si può obbligarlo a dimettersi.
Le assenze ingiustificate non vanno retribuite.

Cordiali saluti
 

rommedal

Utente
Riferimento: Licenziamento per assenza ingiustificata

Ringraziandola per i preziosi consigli mi chiedevo come comportarmi per la corresponsione del TFR dopo il licenziamento. Dal momento che sono comqune obbligato a dargliela per quanto tempo posso però ritardarne il pagamento dopo averlo licenziato? Devo aspettare che sia lui a chiedermela oppure devo pagare e basta?
Posso citarlo penalmente o civilmente per danni?
 
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Riferimento: Licenziamento per assenza ingiustificata

Buonasera.
L'art.232 del ccnl del commercio stabilisce che Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
La citazione penale e civile per danni ha senso solo se effettivamente lo stesso ha leso, materialmente o moralmente, la sua attività.

Cordiali saluti
 

rommedal

Utente
Riferimento: Licenziamento per assenza ingiustificata

Una domanda ancora mi scusi. Ma è vero che se io lo licenzio per assenza ngiustificata il mio dipendente si becca la disoccupazione? se così fosse capirei perchè non si vuole dimettere.
P.s. comunque gli ho già mandato la seconda raccomandata come da lei indicatomi.
Grazie
 
Riferimento: Licenziamento per assenza ingiustificata

Buonasera.
Si. Se lo stesso ha almeno maturato un anno di contribuzione (equivalente a 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro e ha svolto un’attività lavorativa con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento, l'indennità spetta.
Il licenziamento per colpa del lavoratore comporta che il pagamento, anzichè essere conteggiato 5 giorni dopo la presentazione della domanda dell'indennità, sarà calcolato dal 38esimo giorno.

Bene. Mi fa piacere che ha seguito i miei consigli

Cordiali saluti
 

Marco1133

Utente
Riferimento: Licenziamento per assenza ingiustificata

Buonasera.
L'art.232 del ccnl del commercio stabilisce che Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
La citazione penale e civile per danni ha senso solo se effettivamente lo stesso ha leso, materialmente o moralmente, la sua attività.

Cordiali saluti
 

Marco1133

Utente
Riferimento: Licenziamento per assenza ingiustificata

Buonasera.
L'art.232 del ccnl del commercio stabilisce che Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
La citazione penale e civile per danni ha senso solo se effettivamente lo stesso ha leso, materialmente o moralmente, la sua attività.

Cordiali saluti
 
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