Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

libro inventari

G

Gianluigi

Ospite
Il libro inventario deve essere tenuto da tutte le società di capitali ma sapete dirmi se anche le società di persona e le ditte individuali sono obbigate ad averlo??
Grazie
 
A

alberto

Ospite
il codice civile lo prescrive al di là della contabilità ordinaria o semplificata...
 
G

Gianluigi

Ospite
E ho delle ditte individuali ma il libro inventari non l'ho mai visto. Cosa mi consigli di fare??
Grazie alberto
 
G

Gianluigi

Ospite
Mi autorispondo alla domanda:

LIBRO INVENTARI – REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
I soggetti titolari di reddito di impresa, in contabilità ordinaria (sia per obbligo che per opzione), sono obbligati, sia dalla normativa civilistica che da quella fiscale, alla tenuta del Libro Inventari.
L’inventario deve essere redatto e sottoscritto “entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette” (art. 2217, 3° co, c.c.; art. 15, 1° co., D.P.R. n. 600/1973), dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società.
Con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di trasmissione telematica delle dichiarazioni, il termine di scadenza della presentazione delle dichiarazioni coincide con quello di trasmissione: i tre mesi per la redazione e la sottoscrizione dell’inventario decorrono da tale data.
La previsione civilistica di cui all’articolo 2217, 1° co., c.c. dispone che l’inventario dovrà “contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa”.
La previsione fiscale di cui all’art. 15, 2° co., D.P.R. n. 600/1973, richiede anche l’indicazione della “consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario”.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2217 c.c., l’inventario si chiude con il Bilancio (composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico) e con la Nota Integrativa se esistente.
Si richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità che venga data evidenza nel Libro degli inventari o in Nota Integrativa, dei criteri adottati per la valutazione delle rimanenze. L’apposito Regolamento emanato dal Ministero delle Finanze, sanziona la mancata indicazione dei criteri anzidetti, con la ‘declaratoria’ di inattendibilità della contabilità, esponendo il contribuente all’accertamento induttivo basato sui parametri o sugli studi di settore.
 
Alto