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Lettera compensazione fatture

* Elly *

Utente
Buongiorno a tutti,

il mio titolare mi ha chiesto di fare una lettera di compensazione avendo al tempo stesso un debito e un credito (importi differenti) con un'altra azienda.

Ho letto due articoli riguardanti la materia in oggetto

La compensazione dei debiti e dei crediti commerciali, da un punto di vista contabile non è ammissibile: l’art.2423-ter del codice civile prevede espressamente che sono vietati i compensi di partite. Essi, infatti, finirebbero con l’influire sulla chiarezza dell’informazione che la contabilità, prima, e il bilancio poi, devono fornire.
Può accadere, nella prassi commerciale, che un’impresa sia al tempo stesso debitrice e creditrice di un’altra azienda.

In questa ipotesi è possibile ricorrere alla cosiddetta compensazione legale come forma di estinzione delle rispettive obbligazioni. Tale istituto è disciplinato all’art.1241 e seguenti del Codice civile.

In questa ipotesi le aziende devono ugualmente emettere fattura per le operazioni oggetto di compensazione.

La sentenza della Corte di Cassazione n.15441 del 30 giugno 2010 afferma, infatti, che la compensazione di un credito con un fornitore non solleva dall’obbligo di emissione della fattura

Il mio dubbio è se possibile ricorrere alla lettera di compensazione opp.re non è più possibile farlo?

Grazie.

Nella possibilità in cui la lettara di compensazione si può fare va bene la seguente :

OGGETTO : LETTERA DI COMPENSAZIONE
Saldo fatture con compensazione partite

Con la presente preso atto che :

1) Esiste una posizione debitoria nei vostri confronti per l’importo di € ……………. derivante dai seguenti documenti :

- Elenco fatture acquisto
E NEL CONTEMPO

2) Esiste una posizione creditoria nei vostri confronti per l’importo di € ………… derivante dai seguenti documenti :

- Elenco fatture vendita

Le parti convengono di estinguere, appunto per compensazione, debiti e crediti reciproci, anche in assenza dei requisiti di cui al citato art. 1243 C.c. (art. 1252 C.c.).
Per quanto sopra provvediamo a compensare parzialmente ai sensi e per gli effetti degli art. 1241 e seguenti del CC le partite di DEBITO per un importo pari ad € ……………………
Si richiede la Vostra autorizzazione ad operare la compensazione tra le suddette posizioni con la conseguenza che il saldo a nostro credito è di € …………………….

…………………………., lì ………………..

Firma
 
Ciao, io faccio lettere di compensazione quasi sempre.
ti confermo il testo che hai indicato salvo che io scrivo come punto 3) Sussistono i requisiti ex art. 1243 del Codice civile
si richiedere la vostra autorizzazione a ... etc etc.
Ciao ciao
 
Art. 1243 Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
 

Baro

Utente
la domanda è: come si fa ad armonizzare l'art.1243 cc con l'art.2423-ter del codice civile che prevede espressamente il divieto della compensazione delle partite di Bilancio?
Una srl vende ad un professionista (nella sua veste di persona fisica) un prodotto e lo stesso professionista (nella sua veste di lavoratore autonomo) emette parcella per la realizzazione del prodotto. I due emettono rispettive fatture di vendita. E' sufficiente una lettera di compensazione oppure è obbligatorio chiudere le partite di debito/credito con assegno/bonifico?
 

Baro

Utente
Mi rispondo da solo:
secondo me la società in ordinaria non puo' compensare mentre la ditta in semplificata si!
Che ne pensate?
 
Baro ti preciso quanto segue: il Nuovo Art. 2423 ter riporta quanto segue: Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione(1)
(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 24, comma 2, lettera a) della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".

Il Principio contabile OIC 19 al punto 36 prevede:
La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile).

La Legge Finanziaria 2021 ha previsto il Baratto Finanziario 4.0 ossia la compensazione crediti-debiti derivanti da fatture elettroniche. Piattaforma mai entrata in funzione (stiamo ancora aspettando!!!!)

Pertanto anche le Srl possono effettuare la compensazione legale di crediti-debiti, non vedo perchè non potrebbero alla luce del novellato art. 2423 ter.

Conviene sempre lo scambio PEC della lettera di Compensazione ai fini di una pezza giustificativa.
Fatemi sapere cosa ne pensate al riguardo.
 
Pertanto anche le Srl possono effettuare la compensazione legale di crediti-debiti, non vedo perchè non potrebbero alla luce del novellato art. 2423 ter.

Conviene sempre lo scambio PEC della lettera di Compensazione ai fini di una pezza giustificativa.
Fatemi sapere cosa ne pensate al riguardo.
Buongiorno: in linea generale, per la chiarezza espositiva delle poste di bilancio è vietata la compensazione di partite - se però tale operazione è preceduta dallo scambio di corrispondenza nella quale vengono chiarite le partite oggetto di annullamento reciproco, allora è consentita. Questo, a memoria, da sempre.
 
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