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Legge Stabilità 2018 - detrazioni familiare convivente

Buongiorno, stiamo per fare dei lavori di manutenzione straordinaria su una palazzina al mare di tre appartamenti, di cui uno intestato a mio marito. Mio marito ha la residenza in questa casa che per lui è prima casa, e dove ha già fatto 7 anni fa dei lavori interni usufruendo delle detrazioni del 36%, mentre io ho la residenza in un altro comune dove ho una casa intestata a me. Siamo in separazione dei beni.
Vorrei sapere se posso pagare io, come familiare convivente le opere di ristrutturazione e usufruire delle detrazioni fiscali che la legge di stabilità 2018 dovrebbe riconfermare. Il mio commercialista mi dice di no ma dalla legge mi sembrerebbe di capire il contrario. Visto che in effetti i lavori li pagherò io mi piacerebbe poter detrarre qualcosa
 

Rocco

Utente
Il commercialista ha ragione poiché avendo residenze diverse i coniugi non si considerano (giuridicamente) conviventi. Vedasi al riguardo la Ris. Ade n. 184/E/2002.
Saluti.
 
Vado a leggere IL 15/08/14 con titolo Familiare convivente e diversa residenza su questo stesso sito era stata data questa risposta.
Art. 1-bis, comma 4, del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221: «I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare...».

Ciò implica che, in presenza di un soggetto proprietario di un'abitazione, anche il familiare con questi convivente può fruire della detrazione del 50% (sempre ché sostenga effettivamente le spese, comprovate da fatture e bonifici a lui intestati) per gli interventi di ristrutturazione dell'unità immobiliare che, ancorché diversa da quella di residenza, costituisca in realtà un'abitazione "a disposizione" della famiglia e sulla quale, pertanto, può comunque esplicarsi il rapporto di convivenza.
E diverse persone erano nella mia situazione, perchè può capitare che a pagare sia l'altro coniuge, e non il proprietario, quindi vorrebbe fare lui le detrazioni. Dalla lettura di queste discussioni sorge la mia domanda Perchè può capitare che a pagare sia l'altro coniuge, e non il proprietario, quindi vorrebbe fare lui le detrazioni.
C'è qualcun'altro che può consigliarmi? grazie
 

STUDIOCEL

Utente
Concordo con Rocco
non convivente, no detrazione...

Patrizia, il nucleo familiare ai fini isee ( D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221) è tutta un'altra cosa....
 
Ris. Ade n. 184/E/2002.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE La Circ. n. 121/E dell'11 maggio 1998, al punto 2.1, precisa che " La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purchè ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). ...il titolo che legittima è costituito dall'essere "un familiare"...convivente con il possessore intestatario dell'immobile". Da una lettura combinata della predetta Circolare e della recente Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, si evince che la condizione cui la normativa vincola l'accesso del "familiare" al beneficio fiscale in esame è quello della mera convivenza. Il familiare convivente con il possessore o detentore dell'immobile può usufruire dell'agevolazione se risultino essere effettivamente a suo carico le spese dei lavori già al momento dell'avvio della procedura coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria. Non è necessario invece che l'abitazione nella quale convivono "familiare" ed intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza. Considerato che l'interpellante ha precisato di convivere con il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, lo stesso potrà usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 della legge 449/97, e successive modificazioni a condizione che l'immobile oggetto dei lavori, ancorché non costituisca l'abitazione principale, sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza.
 
E' questo articolo che mi aveva messo in testa che si potesse fare. Nel mio caso era proprio perchè io paghero' le spese in effetti e facendo i bonifici mio marito, non rivedrò mai 50% delle detrazioni che finiranno nel suo modulo Irpef. Inutile spiegarvi oltre .........
Art. 1-bis, comma 4, del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221: «I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare...».

Ciò implica che, in presenza di un soggetto proprietario di un'abitazione, anche il familiare con questi convivente può fruire della detrazione del 50% (sempre ché sostenga effettivamente le spese, comprovate da fatture e bonifici a lui intestati) per gli interventi di ristrutturazione dell'unità immobiliare che, ancorché diversa da quella di residenza, costituisca in realtà un'abitazione "a disposizione" della famiglia e sulla quale, pertanto, può comunque esplicarsi il rapporto di convivenza.

Grazie comunque per le risposte!
 
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