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Lavoro legge 626

C

Cristina

Ospite
Avrei bisogno di un chiarimento a proposito della legge 626.
Una ditta individuale con collaboratore (impresa familiare) e 1 dipendente part-time cosa deve fare per essere in regola con la normativa 626.
La società che segue tutta la pratica dipendente dice che è in regola e non deve fare niente altri dicono che deve fare autocertificazione ad altri sostengono che devono fare tutta la pratica. Grazie per chi mi vorrà rispondere possibilmente con dei riferimenti di legge.
 
F

farigi

Ospite
tutte le aziende private e pubbliche, che hanno alle loro dipendenze lavoratori subordinati, sono interessate alla normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro.
Precisa il D.L.vo 626/1994 che è lavoratore subordinato ai fini di detta normativa colui che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, ad esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Sono equiparati ai lavoratori subordinati: i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.


I soggetti obbligati alla osservanza delle norme sono i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti di tutti i settori di attività sia pubblici che privati. Ad essi è demandato il compito di osservare le norme, nonchè di fornire ai loro dipendenti tutte le informazioni sui rischi di ciascuna attività e le modalità per prevenirli, fornendo loro i mezzi di protezione (D.P.I.), ed esigendone l'uso (obbligo di informazione e formazione).


I lavoratori sono obbligati ad osservare le norme e le misure disposte dall'azienda, usando i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), e segnalandone le eventuali deficienze ma non rimuovendoli senza la preventiva autorizzazione. I lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (sulle quali potrebbero ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni), in conformità alla formazione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.


Il D.L.vo 626/1994 prevede l'obbligo per i datori di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione. Il responsabile e gli addetti di tale servizio devono essere scelti rispettivamente tra persone con "capacità e attitudini adeguate" e tra persone in possesso delle "capacità necessarie".

In tutti i casi in cui esistono particolari situazioni di rischio, e quindi controlli sanitari, la legge prevede la nomina di un "medico competente" (che può appartenere ad una struttura pubblica, essere un medico libero professionista o un dipendente del datore di lavoro).

Per svolgere ed affrontare le problematiche a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori il D.L.vo 626/1994 prevede la figura del "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza". Egli ha da un lato il diritto di ricevere particolari informazioni sui rischi in azienda ed essere consultato in occasione delle operazioni connesse alla sicurezza in azienda (valutazione dei rischi, designazione del responsabile, riunioni periodiche in materia di sicurezza), e, dall'altro lato, deve a sua volta informare gli altri soggetti di ciò che egli viene a conoscenza.
 
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