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Lavoro in UK - AIRE - Casa sfitta in Italia

maxblatz

Utente
Buongiorno,
Lavoro permanentemente in UK dall'aprile 2013, sono sposato con figli minori, anch'essi trasferiti in UK. Non abbiamo mai fatto l'iscrizione AIRE.

- Lavoro solo io, non mia moglie
- Abbiamo una casa di proprieta' in Italia, mai fittata e mai venduta.
- Conto corrente in Italia attivo ma con appena 2000 Euro.
- Avendo un immobile in Italia ho ovviamente effettuato dichiarazione dei redditi negli anni 2013, 2014. Dal 2013 a tutt'oggi ho solo inserito la casa in Italia ma non i redditi guadagnati, considerando gli accordi sulla doppia imposizione.
- Dal 2013 ad oggi siamo rientrati in Italia solo per le vacanze pasquali o natalizie.

Vorrei ora effettuare la registrazione AIRE mi chedevo se devo renderla retroattiva (2013) oppure posso farla a partire da oggi.
Cosa succedde se la faccio retroattiva ? Si fanno dei controlli sulle precedenti dichiarazioni dei redditi ? Potrebbe succedere che per qualche errore mi trovassi costretto a pagare delle tasse ?

Grazie in anticipo per le risposte.
Max
 
Buongiorno,
Lavoro permanentemente in UK dall'aprile 2013, sono sposato con figli minori, anch'essi trasferiti in UK. Non abbiamo mai fatto l'iscrizione AIRE.

- Lavoro solo io, non mia moglie
- Abbiamo una casa di proprieta' in Italia, mai fittata e mai venduta.
- Conto corrente in Italia attivo ma con appena 2000 Euro.
- Avendo un immobile in Italia ho ovviamente effettuato dichiarazione dei redditi negli anni 2013, 2014. Dal 2013 a tutt'oggi ho solo inserito la casa in Italia ma non i redditi guadagnati, considerando gli accordi sulla doppia imposizione.
- Dal 2013 ad oggi siamo rientrati in Italia solo per le vacanze pasquali o natalizie.

Vorrei ora effettuare la registrazione AIRE mi chedevo se devo renderla retroattiva (2013) oppure posso farla a partire da oggi.
Cosa succedde se la faccio retroattiva ? Si fanno dei controlli sulle precedenti dichiarazioni dei redditi ? Potrebbe succedere che per qualche errore mi trovassi costretto a pagare delle tasse ?

Grazie in anticipo per le risposte.
Max
Egregio signore,
l'iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero) è una delle condizioni indispensabili per essere considerati non più residenti in Italia. Per i non residenti questo passaggio è obbligatorio, anche se non è sanzionato. L'iscrizione non è retroattiva ma produce gli effetti dal momento in cui viene fatta. Se in precedenza non ha pagato le tasse in Italia, per i redditi prodotti in tutto il mondo, questi periodi potrebbero essere recuperati dal fisco italiano.
Saluti.
Luigi Rodella
 

maxblatz

Utente
Egregio signore,
l'iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero) è una delle condizioni indispensabili per essere considerati non più residenti in Italia. Per i non residenti questo passaggio è obbligatorio, anche se non è sanzionato. L'iscrizione non è retroattiva ma produce gli effetti dal momento in cui viene fatta. Se in precedenza non ha pagato le tasse in Italia, per i redditi prodotti in tutto il mondo, questi periodi potrebbero essere recuperati dal fisco italiano.
Saluti.
Luigi Rodella
Gentile Luigi,
Grazie per la risposta.

In questi due anni io ho pagato solo gli F24 relativi alla rendita della casa in Italia. In UK io lavoro come impiegato con contratto permanente di una societa' che gia' effettua il pagamento delle tasse come rilevabile dal P60. Ora mi chiedo, cosa avrebbe da pretendere lo stato italiano considerando che le tasse le ho pagate in UK, ovvero il mio datore di lavoro le ha detratte gia' per me ?

Grazie ancora,
Max
 
Gentile Luigi,
Grazie per la risposta.

In questi due anni io ho pagato solo gli F24 relativi alla rendita della casa in Italia. In UK io lavoro come impiegato con contratto permanente di una societa' che gia' effettua il pagamento delle tasse come rilevabile dal P60. Ora mi chiedo, cosa avrebbe da pretendere lo stato italiano considerando che le tasse le ho pagate in UK, ovvero il mio datore di lavoro le ha detratte gia' per me ?

Grazie ancora,
Max
Per la maggior parte dei sistemi fiscali vige il principio della "tassazione mondiale" che attrae tutti i redditi prodotti nel mondo alla tassazione prevista nello Stato di residenza fiscale. Questo principio di natura generale, si affianca ad un altro che prevede la tassazione nel luogo in cui si è prodotto il reddito secondo il principio di territorialità. E' ovvio che applicando questi due principi, siamo in presenza di una duplice imposizione, a fronte della quale qui in Italia si ha diritto ad un credito d'imposta, determinato in base all'articolo 165 del Tuir.
Questa è la regola generale che può essere derogata dalle Convenzioni bilaterali; ad esempio Italia - U.K. ci sono norme che prevedono la tassazione esclusiva in uno dei due Stati per i marittimi oppure per i lavori su piattaforme off shore, oppure per periodi di lavoro inferiori ai sei mesi nell'anno fiscale.
Se lei invece non rientra nelle ipotesi derogatorie, si deve applicare il criterio della tassazione concorrente, con duplice imposizione e credito imposta. Fino a quando non sarà più residente fiscale in Italia, e solo allora pagherà le tasse solo più sulla casa ovvero sui redditi prodotti in Italia.
Voglio evidenziare che in tutte le Nazioni Ocse la tassazione ha queste regole, addirittura in Svizzera, nazione molto evoluta fiscalmente, si incorre in duplice imposizione, addirittura nell'ambito cantonale.
Saluti.
Luigi Rodella
 
Gentile Luigi,
Grazie per la risposta.

In questi due anni io ho pagato solo gli F24 relativi alla rendita della casa in Italia. In UK io lavoro come impiegato con contratto permanente di una societa' che gia' effettua il pagamento delle tasse come rilevabile dal P60. Ora mi chiedo, cosa avrebbe da pretendere lo stato italiano considerando che le tasse le ho pagate in UK, ovvero il mio datore di lavoro le ha detratte gia' per me ?

Grazie ancora,
Max
Sino a quando lei rimane residente fiscale in Italia, il fisco italiano richiede le imposte per i redditi prodotti in tutto il mondo, salvo il fatto di attribuirle un credito d'imposta a seguito della duplice imposizione.
Saluti.
Luigi Rodella
 
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