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lavori in corso su ordinazione

raffy

Utente
Buongirono a tutti,
ho il seguente quesito da porvi:
Una società ha un appalto per lavori nel settore edilizio ultrannuali.
E' stato predisposto un contratto per un corrispettivo totale di, supponiamo, di €. 1.000.000. I costi stimati per l'esecuzione dell'opera ammontano ad euro 700.000. Nel ricavare le rimanenze alla fine di ogni esercizio, vengono rapportati i costi effettivamente sostenuti con i costi stimati (700.000). La percentuale ottenuta viene poi applicata al totale dei ricavi di commessa (1.000.000) ottenendo così il valore delle rimanenze.
Cosa succede se in corso d'opera variano i costi inizialmente stimati (in aumento o addirittura in diminuizione per errori di stima iniziale) o vi è un aumento dei ricavi pattuiti contrattualmente e accettati dal committente?

Grazie
 
La norma applicabile al tuo quesito, a me pare, sia il secondo comma dell'art. 93 del Tuir.
La valutazione non deve essere fatta sui costi, ma sui corrispettivi pattuiti (ricavi).
Quindi si tratta di stabilire la percentuale dello stato di avanzamento dei lavori e applicarla ai corrispettivi pattuiti.
Le eventuali varianti che comportano aumento dei corrispettivi dovranno essere considerati in misura non inferiore al 50%.
ciao
 

raffy

Utente
Grazie per la risposta, preciso che ovviamente ho applicato il metodo della percentuale di completamento calcolandolo in base al costo sostenuto.....ma cosa ne pensi di quest'articolo pubblicato su fisco oggi dal titolo "Disciplina dei lavori in corso di durata ultrannuale (3)"?

"...Tecnicamente, il contribuente potrà scegliere di ripartire il corrispettivo pattuito in base alla percentuale dell'opera o della fornitura che si ritiene di aver eseguito, in base ai costi effettivi sostenuti rispetto al costo complessivo, aggiornato alla data della valutazione delle rimanenze, o in base ai costi standard dell'opera(1). In generale, come affermato dalla risoluzione ministeriale n. 2492 del 31/01/1981, "nel silenzio della legge possa essere adottata una qualsivoglia metodologia" purché rispondente a corretti principi contabili e "purché vengano chiaramente illustrati i criteri adottati".
In particolare quando dice che il costo complessivo deve essere aggiornato alla data di valutazione delle rimanenze....
Grazie ancora e buon lavoro
 
Ultima modifica:

Baro

Utente
La norma applicabile al tuo quesito, a me pare, sia il secondo comma dell'art. 93 del Tuir.
La valutazione non deve essere fatta sui costi, ma sui corrispettivi pattuiti (ricavi).
Quindi si tratta di stabilire la percentuale dello stato di avanzamento dei lavori e applicarla ai corrispettivi pattuiti.
Le eventuali varianti che comportano aumento dei corrispettivi dovranno essere considerati in misura non inferiore al 50%.
ciao
Giuseppe,ciao,
per la valutazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale è possibile applicare il criterio della % di completamento con il metodo del "costo sostenuto". Tale valutazione al 31.12 puo' essere fatta anche nei confronti delle commesse di durata inferiore ad un anno?
Grazie.
 
in genere l'art. 93 può applicarsi solo per le opere di durata ultrannuali e con questo termine si intendono le opere che contrattualmente hanno una durata superiore ai dodici mesi. in precedenza tale valutazione si poteva applicare anche ai contratti infrannuali ossia quelli di durata inferiore ai dodici mesi, ma a cavallo di due esercizi.
Quindi in linea di massima la risposta alla tua domanda è negativa.
Nulla vieta però di formulare una richiesta motivata all'ufficio nella quale si informa che è intendimento del contribuente di modificare i criteri attuali della valutazione delle rimanenze.
Ovviamente in caso di accoglimento tale diversa valutazione dovrà essere mantenuta in futuro.
ciao
 

Baro

Utente
in genere l'art. 93 può applicarsi solo per le opere di durata ultrannuali e con questo termine si intendono le opere che contrattualmente hanno una durata superiore ai dodici mesi. in precedenza tale valutazione si poteva applicare anche ai contratti infrannuali ossia quelli di durata inferiore ai dodici mesi, ma a cavallo di due esercizi.
Quindi in linea di massima la risposta alla tua domanda è negativa.
Nulla vieta però di formulare una richiesta motivata all'ufficio nella quale si informa che è intendimento del contribuente di modificare i criteri attuali della valutazione delle rimanenze.
Ovviamente in caso di accoglimento tale diversa valutazione dovrà essere mantenuta in futuro.
ciao
Giuseppe,ciao,
come ti comporteresti nella valutazione delle rim.lavori in corso di cui all'art.93 del Tuir nei confronti di un'impresa che solitamente non stipula contratti scritti con i propri clienti? Il comma 6 del citato articolo è molto chiaro.
 
ciao Baro
Tieni presente che la risposta che diedi è datata 2013
Esattamente come hai rilevato il punto 6 è chiaro. ma come ben sai la normativa si evolve e si possono fare due considerazioni:
1) questa disposizione si intende modificata nell'obbligo di limitarsi a predisporre il prospetto di valutazione (infatti non è più prevista l'allegazione alla dichiarazione reddituale)
2) il contratto può assumere nella sostanza la forma scritta anche a tutela del committente; come è possibile effettuare dei lavori senza uno straccio di contratto? ai fini poi della norma tributaria nulla vieta di redigere, magari a posteriori, ma con data retroattiva un piccolo contratto unitamente al prospetto.
cordialità
 

Baro

Utente
ciao Baro
Tieni presente che la risposta che diedi è datata 2013
Esattamente come hai rilevato il punto 6 è chiaro. ma come ben sai la normativa si evolve e si possono fare due considerazioni:
1) questa disposizione si intende modificata nell'obbligo di limitarsi a predisporre il prospetto di valutazione (infatti non è più prevista l'allegazione alla dichiarazione reddituale)
2) il contratto può assumere nella sostanza la forma scritta anche a tutela del committente; come è possibile effettuare dei lavori senza uno straccio di contratto? ai fini poi della norma tributaria nulla vieta di redigere, magari a posteriori, ma con data retroattiva un piccolo contratto unitamente al prospetto.
cordialità
Grazie Giuseppe,
ma come dovrei comportarmi per quei cantieri che risultano "abbandonati" (causa contenzioso,ecc..ecc..) per i quali non è stta mai emessa fattura di saldo lavori? Sarebbe il caso secondo te di redigere un verbale da parte del titolare in cui sono indicate le cause dell' "abbandono" in modo da poter girare gli acconti sui lavori a ricavo e non calcolare piu' le rimaneze?
 
credo che potresti girare a ricavi gli acconti ricevuti e girare e rettificar le rimaneze.
la eventuale differenza poi credo si possa considerare una sopravvenienza attiva o passiva.
ciao
 
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