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Lavoratori occasionali

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Il Ministero del Lavoro precisa nell’interpello n. 18/2007, in risposta a un quesito di Federalberghi, che, per l‘assunzione di lavoratori occasionali con un previsione di durata non superiore a tre giorni (art. 10 Dlgs n, 368/01), l’obbligo di comunicazione dell’assunzione, sancito dalla legge 296/2006, è correttamente assolto se effettuato contestualmente o successivamente ad essa, basta che intervenga entro 5 giorni e senza la necessità di essere preceduta dalla preliminare nota informativa.
 
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