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iva uso promiscuo

A

alberto

Ospite
nn credo stiam parlando due lingue diverse......

si tratta di immobile ad uso promiscuo, abitazione studio.. dette spese nn van detratte al 50%.. poi vedi te..

buon lavoro..
 
T

Turi

Ospite
Alberto, scusami, ti trascrivo quanto tu stesso hai riportato:
" Inoltre, si sottolinea che le istruzioni ministeriali alle dichiarazioni dei redditi da lavoro autonomo (quadro RE, rigo 16 – mod.Unico), per specifiche categorie di spese, quali quelle telefoniche e per il consumo di energia elettrica, dispongono che “se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo, le spese sono deducibili nella misura del 50%”.
L’applicazione in via generale del criterio forfetario viene ulteriormente ribadita al rigo RE20 in relazione alle altre spese afferenti a beni e servizi utilizzati in modo promiscuo (purchè, naturalmente, inerenti l’attività professionale, effettivamente sostenute e debitamente documentate).
Ora, non è in dubbio che le spese per le utenze utilizzate ad uso promiscuo vanno dedotte nella misura del 50%...
Buon lavoro a te.
Ciao
T.
 
A

alberto

Ospite
ma devi leggerla tutta e tutta assieme e tutti gli interventi e sopratutto nn estrapolarne solo una parte .. è una discussione quella, sul trattamento di dette spese..

se hai letto tutto io sposo l'interpretazione per inerenza, per cubatura nel caso del riscaldamento (o pannello radiante), per metri quadri in caso energia elettrica..
 
A

andrea

Ospite
il discorso del "contratto uso commerciale", come condizione per detrarre iva e dedurre costi, non mi convince

non è richiesto dalla norma nè, mi pare, dal ministero

al limite può rappresentare un indizio dell'inerenza, ma nulla di più

se ne faccio richiesta, la telecom mi fa un contratto affari anche per la casa al mare... cos'è i consumi diventano inerenti?

al contrario, secondo me, un contratto ordinario per un appartamento ad uso promiscuo non esclude l'inerenza
 
A

alberto

Ospite
nn son d'accordo..

la telecom ti fa il contratto affari per la casa al mare se da te richiesto e se dai la partita iva.. ma nn per questo poi le spese diventano inerenti.. si detraggono secondo inerenza se effettivamente lo sono.

è ovvio che la casa al mare deve poi risultare luogo ove si svolgono le attività professionali..

Se invece ho un contratto family (leggi la bolletta, c'è scritto uso privato) son già io che dico al fisco che è uso privato e nn posso provare l'inerenza manco di quelle spese effettivamente inerenti..

le spese van debitamente documentate, nn ce n'è..

buon lavoro
 
A

alberto

Ospite
basti pensare che per detrarre il 50% dei costi telefonia cellulare occorre il contratto business.. cioè il 50% è presunzione di legge 50 inerente e 50 no.. solo col contratto business..
ciò significa che col contratto family o ricaricard nulla è detraibile.(anche se 100% utilizzo professionale)

quindi, stessa cosa per i telefoni fissi.. se ho contratto family nn detraggo nulla, se ho contratto affari secondo inerenza.. (nn c'è presunzione di legge qui, quindi niente 50% a priori, ma bensi inerenza ed art. 19 legge iva su uso promiscuo beni e servizi)

per le utenze enel e gas, essendo intestate ad abitazione, quindi utenze residenziali, quindi contratti nn sottoscritti con partita iva ma a soggetto privato, nn sto a spiegare perchè l'iva nn è deducibile.. l'iva diventa costo e il costo va detratto nelle proporzioni suddette..

buon lavoro
 
F

Fra

Ospite
Se leggete ratio n°11/2004 a pag. 25, viene precisato che per l'Enel bisogna fare il rapporto con i punti luce utilizzati per l'esercizio dell'attività (sempre che l'imprenditore non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa). Per il telefono si fa riferimento al dettaglio dei numeri chiamati sulla bolletta. Riscaldamento: elementi radianti o cubatura locali.
Poi viene spiegato che per gli immobili utilizzati promiscuamente, è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria.
Inoltre:
• Affinché un componente negativo possa essere dedotto dal reddito imponibile occorre che siano rispettate precise condizioni individuate dal Tuir.
• La deducibilità della spesa, relativa sia ad un’acquisizione di beni, sia di servizi è subordinata:
.. all’esistenza del requisito dell’inerenza, riferito a tutti quegli
atti che siano, in qualche maniera, orientati alla produzione del reddito con un chiaro ed inequivoco rapporto di causalità fra il costo sostenuto e l’attività d’impresa esercitata;
.. al rispetto del requisito della competenza temporale, integrato, dai presupposti della “certezza” e “dell’obiettiva determinabilità”;
.. alla corretta imputazione al conto
economico attraverso cui il contribuente
si precostituisce la prova legale
prevista dalla norma tributaria, la quale
stabilisce le modalità di registrazione
di costi ed oneri nelle scritture
contabili.
Corte di Cassazione, sent. n. 87/1993.

Per ciò che riguarda l'IVA:
per beni e servizi utilizzati promiscuamente
in operazioni imponibili ed operazioni
escluse, la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati.
Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque
estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione.

Poi riporta degli esempi. Vi consiglio di leggere quell'articolo interamente.

Ciao
 
T

Turi

Ospite
Okay...allora, dopo tutte queste considerazioni, mi vuoi racchiudere in quattro parole il tuo pensiero sul trattamento fiscale ai fini iva ed Irpef?
Per me è il seguente, che ribadisco:
IVA al 50% se ed in quanto ctr. affari e non certamente per la casa al mare se lì non eserciti l'attività e questo mi sembra sia fuori discussione...si discute di locali ad uso promiscuo e non di quelli al mare dove tu ci porti tutte le tue donne...;-)

IMPOSTE DIRETTE deduzione forfettaria del 50%, come, peraltro, condiviso dall'amministrazione finanziaria...
Ciao a te...
T.

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