Riferimento: IVA per cassa
Ciao, aggiungo un paio di note procedurali a quanto già descritto da Rocco.
Il fornitore - in caso di RiBa - conosce sempre quando il cliente pagherà; ad esempio una RIBA a 60 gg fine mese per una fattura del 13/2 significa 30 aprile. E' un dato fondamentale che esce dai programmi di creazione dei file da inviare alle banche.
A mio parere la questione della valuta non influisce, si tratta della tangente aggiuntiva presa dalla banca. Anche il fatto che la banca anticipi gli importi non conta perché in realtà ti sta solo prestando dei soldi (e infatti il tuo cliente non può dedurre l'IVA), riprendendoseli con notevoli spese e rialzo di tassi se risultano scoperte.
In linea di principio quindi l'IVA su detta fattura dovrebbe essere versata (e detratta) nella liquidazione di aprile; tuttavia il cliente ha due o tre giorni di tempo nel mese successivo per pagare o per respingere la RIBA. Il fornitore può a sua volta telefonare alla propria banca per sentire dalla banca corrispondente se il cliente ha pagato (ma lo si fa in casi sostanzialmente eccezionali, ad esempio prima di effettuare una nuova fornitura) oppure aspettare una decina di giorni per aspettare la comunicazione effettiva di pagamento o di rifiuto.
In pratica il cliente - se accetta la RIBA - paga il 30 aprile e quindi in quel giorno l'IVA perde, diciamo così, la sua sospensione sia per il debitore sia per il creditore.
Il problema pertanto è dato dalla necessità di correggere la liquidazione se la RIBA viene respinta, e qui potreste inserire un flag nel programma, da utilizzare una volta ricevuti gli esiti negativi, per "resuscitare" la sospensione dell'IVA.
Può però darsi che una circolare AdE decida di dare un'interpretazione diversa
Roberto