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Italia - Austria: doppia tassazione?

Fabio_at

Utente
Buongiorno a tutti gli amici del forum!

Da dicembre 2011 lavoro in Austria e pochi giorni fa ho fatto l'Unico in un Caf a Milano.
Il mio problema é il seguente: mi sono visto inserire tra i miei redditi "italiani" del 2011 il
mese di dicembre del 2011, nonostante questo sia già tassato in Austria.

Questo ha portato ad un debito Irpef per l'anno scorso di quasi 1000 euro, inoltre mi chiedono
un acconto sulle tasse dell'anno prossimo (ho un appartamento locato) del 96%!!!!

A quanto mi risulta esiste un accordo tra Italia e Austria risalente a metà della anni 80, ma non
capisco se il mio caso rientra tra quelli previsti dall'accordo.

Spero qualcuno riesca a chiarire questo intricato dilemma :yes2:

grazie a tutti
Fabio
 

Rocco

Utente
L'accordo a cui fai riferimento è la convenzione contro le doppie imposizioni risalente agli anni '80, appunto.
L'art. 15 c. 1 della convenzione, denominato "Lavoro subordinato",stabilisce che se un residente in Italia riceve salari, stipendi, ecc. questi sono imponibili in Italia, a meno che l'attività lavorativa non svenga svolta in Austria, nel qual caso tali emolumenti sono imponibili in Austria.
Detto questo, il fatto di essere residente in Italia comporta che debba dichiarare in Italia anche il reddito di lavoro percepito in Austria. Per evitare la doppia imposizione dello stesso reddito in due Stati diversi, è previsto che l'Italia attribuisca un credito d'imposta per le imposte austriache, però detto credito di imposta "non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo" (art. 23 c. 2 della Convenzione). Nella legislazione italiana il credito di imposta de quo è disciplinato dall'art. 165 del TUIR e i relativi dati vanno inseriti nel quadro CE del mod. UNICO.
Ciao.
 

Fabio_at

Utente
Per evitare la doppia imposizione dello stesso reddito in due Stati diversi, è previsto che l'Italia attribuisca un credito d'imposta per le imposte austriache, però detto credito di imposta "non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo" (art. 23 c. 2 della Convenzione). Nella legislazione italiana il credito di imposta de quo è disciplinato dall'art. 165 del TUIR e i relativi dati vanno inseriti nel quadro CE del mod. UNICO.
Ciao.
Ciao Rocco,
grazie mille per la risposta, mi chiarisci meglio questo ultimo punto con un esempio?

un saluto
Fabio
 
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