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ISEE 2022

smauro

Utente
Buongiorno


in seguito a decesso di mio marito avvenuta ad agosto 2022 ho fatto domanda della pensione di reversibilità e dal momento che mi avevano prospettato fino a 60 giorni per l'accettazione della domanda dovendo affrontare spese tra cui anche il canone di locazione ho fatto anche domanda della pensione di cittadinanza.Nella domanda di pensione di cittadinanza ISEE2022 mi chiedeva redditi del 2020 e io essendo totalmente a carico di mio marito e svolgendo l'attività di casalinga ho indicato reddito zero per il nuovo nucleo familiare composto solo da me stessa.


Il 20-09-22 è stata accolta la domanda di reversibilità e ho ricevuto la mensilità di 840 euro e pochi giorni dopo è stata accolta anche la domanda della pensione di cittadinanza e mi è stata ricaricata la carta per l'importo di 780euro.Cosi è avvenuto anche nei mesi di ottobre e novembre ricevendo sia reversibilità che pensione di cittadinanza completa.


Sono in regola o devo restituire questi importi?Per il futuro come mi devo comportare?Facendo nel 2023 la dichiariazione ISEE dovrei comunicare i redditi di due anni precedenti quindi 2021 e la mia situazione sarebbe la stessa del 2020 ovvero nessun reddito quindi avrei ancora diritto a ricevere la pensione di cittadinanza?Non vorrei poi dover restituire il tutto e non avere disponibilità


Preciso che ho contattato INPS ma ho trovato risposte molto generiche ed evasive senza sapermi dire nulla di preciso dandomi anche informazioni sbagliate come quella che dovevo inserire i redditi di mio marito del 2020 perchè si fa riferimento al nucleo del 2020


Grazie
 

STUDIOCEL

Utente
Molto probabilmente dovrai restituirli...i redditi percepiti nell'anno in corso vanno certamente ad influire sull'importo della PdC...se adesso prendi 840 di pensione questo è più dei 780 e quindi penso proprio che dovrai restituirli per intero...
 

smauro

Utente
Cosa posso fare per bloccare l'erogazione?Il problema è che presentando una nuova isee a gennaio 23 come mi hanno detto devo fare riferimento ai redditi del 2021 che sono sempre zero quindi continua l'erogazione
 

STUDIOCEL

Utente
Ho verificato meglio... c'è un vuoto normativo (a te sta bene ma ribadisco che in questi ultimi anni chi ha fatto le leggi sono degli emeriti incapaci) che non prevede la comunicazione di un nuovo reddito da pensione per ricalcolare la PdC...

Diciamo quindi che se non ci sono false dichiarazioni con isee2022 (redditi, depositi, immobili, al 31/12/20) e non c'è qualcosa di anomalo nella domanda PdC in concomitanza con reversibilità,
la PdC continui a prenderla fino a quando starai nei parametri isee di anno in anno indipendentemente dai nuovi redditi di pensione...anche se la tua pensione dovesse essere 10.000 euro al mese, l 'inps paga in aggiunta i 780 al mese di PdC fino a quando starai nei parametri isee previsti per PdC
 

smauro

Utente
Innanzitutto grazie per la meticolosità con cui spieghi e ti interessi delle cose complimenti!
Quindi a meno di nuove normative del governo che bloccano la pensione di cittadinanza rientrerò nei parametri per anno 2023(isee 2021che avevo zero reddito)e anno 2024(ise 2022 con 4 mesi di pensione pagati)?
all'INPS mi hanno detto che i redditi da pensione arrivano già a loro in automatico e quindi ne sono a conoscenza
 

smauro

Utente
..
Ripeto, salvo non ci siano false dichiarazioni isee... è riduttivo pensare, o voler sostenere, che isee sia solo reddito zero, c'è dell'altro che concorre al calcolo isee...
Essendo casalinga non percepivo nessun reddito ed ero totalmente a carico di mio marito
L'unica cosa che possedevo era il libretto postale cointestato insieme a mio marito e mio figlio per ritirare la pensione e la giacenza media mi è uscita in automatico al momento della precompilata e la pensione veniva praticamente ritirata il giorno dell'emissione
Ho ereditato un immobile non in affitto e scollegato da utenze in cui mio marito era titolare solo per 1/5 e ora e' mio per 1/15 dovendo dividere l'eredità con i miei due figli
Tral'altro nell'isee solito discorso nel 2020 non risulta mia cosi come non risulta nel 2021 ecco perchè ho reddito zero
L'unico dubbio è che ho dichiarato di essere titolare di un contratto d'affitto cosa non vera perchè era intestato a mio marito ma mi pare che diventi mio a tutti gli effetti in quanto continuo a pagare regolarmente il canone fino a quando non ne verrà fatto uno a nome mio
 

smauro

Utente
Ho trovato l'inghippo da una circolare inps 2022...praticamente da quello che ho capito ci sarà un'aggiornamento dei redditi in maniera automatica che farà un proiezione sui redditi annuali in corso che percepirò e di conseguenza perderò il diritto alla pensione di cittadinanza...spero solo che non mi tolgano quelli che ho già incassato o che non mi decurtino la pensione per recuperarli

Roma, 4 febbraio 2022 Calcolo della rata mensile del reddito di cittadinanza in base ai trattamenti assistenziali percepiti Con il messaggio Hermes n. 548 del 03-02-2022 l’Inps ha fornito chiarimenti sull’applicazione della norma che allinea il calcolo delle rate RdC rispetto ad altri trattamenti assistenziali percepiti. La determinazione della rata mensile del Reddito di cittadinanza è calcolata in riferimento al “Reddito familiare”, a sua volta determinato sulla base di quanto presente in ISEE come somma dei redditi e dei trattamenti esenti (non assoggettati ad Irpef), percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare. Gli importi considerati sono quelli relativi a due anni antecedenti a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Pertanto, per l’anno 2022, in linea generale, si considerano i redditi e i trattamenti di tutti i componenti del nucleo percepiti nel 2020. Tra i trattamenti assistenziali rilevanti rientrano, ad esempio, gli assegni al nucleo familiare/assegni familiari, gli assegni familiari dei comuni ai nuclei numerosi, l’assegno sociale/pensione sociale, la carta acquisti ecc. Operazione di aggiornamento dei trattamenti Il reddito familiare non sempre coincide con quanto è presente in ISEE, poiché l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, prevede che i trattamenti assistenziali presenti in ISEE debbano essere “aggiornati” tenendo conto degli importi che il beneficiario sta effettivamente percependo nell’anno in corso, in sostituzione di quelli relativi a due anni prima. Così, ad esempio, se nell’anno 2020 si percepiva l’assegno sociale e, tuttavia, tale trattamento non è più percepito nel 2022, la norma impone di tenere conto della situazione aggiornata. Allo stesso modo, se nel 2022 è iniziata la fruizione di una indennità che due anni prima non veniva percepita, occorre tenere conto della situazione corrente sempre ai soli fini della determinazione del reddito ai fini dell’erogazione delle rate di RDC. In sostanza, l’operazione che aggiorna i trattamenti è finalizzata alla valutazione della condizione “attuale” del nucleo familiare nel momento in cui viene calcolata la rata della prestazione. A decorrere dalla rata di RdC del mese di gennaio 2022, in applicazione del citato art. 2, comma 6, del dl 4/2019, le operazioni di aggiornamento descritte vengono effettuate non solo sui predetti trattamenti già oggetto di aggiornamento da parte di INPS, ma anche su altre tipologie di trattamenti assistenziali che sino ad oggi non erano stati aggiornati ai fini della determinazione del reddito utile per l’erogazione di RDC, tra i quali rientrano tutte le viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma tel +39 06 5905 5085 [email protected] www.inps.it 2 maggiorazioni sociali e cioè gli incrementi delle pensioni spettanti a determinate categorie di soggetti che hanno determinate condizioni reddituali È opportuno precisare, infatti, che tale regola si applica a tutte le maggiorazioni sociali, non solo quelle correlate ai trattamenti legati alla invalidità, e più in generale a tutti i trattamenti assistenziali legati alla situazione reddituale del richiedente. Si rammenta, a tal proposito, che l’erogazione del Reddito di cittadinanza non rileva mai in alcun modo quale reddito che influisce sulla determinazione dell’assegno sociale, delle pensioni di invalidità e delle maggiorazioni sociali. Vale a dire, il Rdc non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensioni di invalidità e relative maggiorazioni) mentre tali trattamenti assistenziali rilevano ai fini della determinazione del reddito RDC. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la disciplina dell’ISEE in cui continua a non rilevare alcun trattamento percepito in ragione della condizione di disabilità. Si precisa, inoltre che, non vengono considerati tra i trattamenti assistenziali da aggiornare altresì le somme percepite a titolo di arretrati, l’assegno di natalità, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ecc. (cfr. circolare INPS n.43/2019) e l’indennità di accompagnamento. In conseguenza dell’applicazione della nuova disciplina, possono verificarsi variazioni nell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto percepito in precedenza, in particolare nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, decadenza dal beneficio, reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria. Si ricorda che il dettaglio della rata in pagamento potrà essere visualizzato nell’apposito servizio di consultazione della domanda presente nella sezione “MyINPS” del portale internet dell’Istituto, accessibile con le proprie credenziali di autenticazione.
 
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