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IRAP

A

Anna

Ospite
<HTML>Chi è tenuto al pagamento di questa imposta? In che termini?
Grazie anticipatamente a chiunque sappia e voglia rispondermi.</HTML>
 
D

DANILA

Ospite
<HTML>Il regime naturale I.R.A.P. degli enti locali è quello retributivo e la sua applicazione è obbligatoria per le attività istituzionali, mentre è consentito optare, relativamente ad una o più attività commerciali esercitate, per il regime ordinario, lo stesso applicabile agli imprenditori commerciali.

Per comprendere le particolarità dell'I.R.A.P. degli enti locali bisogna distinguere le caratteristiche dei due regimi applicabili e gli adempimenti connessi.

Regime retributivo

Come già detto, il regime naturale dell'Imposta Regionale Attività Produttive (I.R.A.P.) degli enti locali è quello retributivo e con esso la base imponibile è costituita dalla somma:
· dell'imponibile previdenziale delle retribuzioni erogate al personale dipendente;
· dei compensi erogati per redditi assimilati al lavoro dipendente;
· dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi.

Sulla base imponibile così ricavata, l'aliquota I.R.A.P. è l'8,5% e la relativa imposta dovrà essere corrisposta mediante il pagamento di acconti mensili, da calcolarsi sulla base degli emolumenti corrisposti nel mese precedente e da effettuarsi con versamento diretto alla Tesoreria Provinciale dello Stato entro il 15 del mese.

Regime ordinario, o regime commerciale

Limitatamente ad una o più attività commerciali esercitate, l'ente può optare per l'applicazione del regime ordinario, che è lo stesso applicabile alle imprese e consiste nell'applicazione dell'aliquota del 4,25% sulla base imponibile, determinata attraverso la differenza tra costi e ricavi.

Per quanto riguarda l'individuazione delle attività commerciali si precisa che sono le stesse rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero quelle attività per le quali l'ente è obbligato agli adempimenti in materia di I.V.A..


Calcolo dell'imponibile IRAP

I costi ed i ricavi rilevanti ai fini IRAP vanno determinati secondo il criterio della competenza economica, riclassificati nelle voci contenute nell'art. 2425 del C.C. ed individuati ai sensi dell'art. 5 e 11-bis del D.Lgs. 446/97.
Le regole generali per l'individuazione della competenza economica, possono essere così riassunte:
- i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data di consegna o spedizione dei beni, mentre quelli relativi alle prestazioni si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero per quelle dipendenti da contratti di locazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; per le spese di acquisizione di beni e di servizi valgono le medesime regole.

I versamenti sono articolati in due acconti e un saldo ed, a differenza dello scorso anno, dovranno essere effettuati, anch'essi, mediante versamento diretto alla Tesoreria Provinciale dello Stato.

Opzione

L'opzione ha carattere vincolante per almeno un triennio e viene esercitata con il "comportamento concludente", che il Ministero, inizialmente, aveva individuato nel comportamento adottato in sede di dichiarazione, mentre, in seguito, modificando il proprio orientamento, lo ha individuato nella scelta manifestata in occasione del primo acconto mensile.

In relazione alle evoluzioni "interpretative" del Ministero è opportuno fare un breve escursus.
Con la C.M. 97/E del 9 aprile 1998, esplicativa del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Ministero aveva chiarito che, relativamente al regime dell'opzione, il comportamento concludente correlato alla determinazione della base imponibile I.R.A.P. per le attività commerciali svolte dall'ente "si esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione dell'I.R.A.P.".


Con la C.M. 148/E del 26 luglio 2000, il Ministero tornava sull'argomento, modificando nella sostanza il precedente orientamento, ritenendo che il comportamento concludente, idoneo a manifestare l'opzione di cui all'art. 10-bis del citato D.Lgs 446/97, corrisponde alla scelta assunta all'inizio del periodo d'imposta in sede di primo acconto mensile.


Il Ministero, resosi conto che nel corso dell'anno le amministrazioni pubbliche si erano, giustamente, uniformate alle precedenti istruzioni ministeriali, con la Circolare n. 234 del 20.12.00 ha ritenuto doveroso precisare che la manifestazione della scelta all'inizio del periodo d'imposta assume rilevanza a partire dal periodo d'imposta 2001.

Riepilogando:
- l'opzione è vincolante per almeno un triennio;
- per il periodo d'imposta 2000, l'opzione potrà essere effettuata, per l'ultima volta, in sede di dichiarazione IRAP. Per coloro che abbiano effettuato i versamenti di acconto mensili riferiti anche ai dipendenti impiegati nell'attività commerciale possono, in sede di presentazione della dichiarazione IRAP, ricalcolare l'IRAP dei due regimi ricostruendo la base imponibile commerciale e stralciando dall'imponibile retributivo i compensi afferenti al personale impiegato per le attività commerciali;
- a partire dal periodo d'imposta 2001, l'opzione sarà individuata con il comportamento concludente che dovrà manifestarsi sin dal primo versamento mensile.

Il trattamento dei costi promiscui

Uno dei problemi più spinosi riguarda i costi sostenuti promiscuamente per le attività istituzionali e commerciali, ivi compresi quelli per il personale impiegato.
L'art. 10-bis del D.Lgs. 446/97 indica il criterio per operare la separata imputazione dei costi promiscui, che va ritenuto, però, di carattere residuale, nel senso che trova applicazione solo se non è possibile individuare in altro modo l'incidenza dei componenti relativi.

Esso consiste nella ripartizione dei costi in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali e l'ammontare di tutte le entrate correnti dell'ente.

Valutazioni sulla convenienza nella scelta del regime ordinario

La convenienza ad optare per il regime "commerciale" si rileva, nella generalità dei casi, in un tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente con personale proprio. Il motivo risiede, ovviamente, nella particolarità che gli enti locali forniscono prestazioni senza fini lucrativi e, quindi, nella quasi totalità dei casi i costi superiori alle entrate specifiche non fanno emergere una base imponibile su cui calcolare l'I.R.A.P..

Il risparmio d'imposta, dunque, si concretizza con l'estromissione dall'imponibile istituzionale di tutte le spese relative al personale impiegato per le attività commerciali.


Anche nel caso in cui l'ente dovesse fornire un servizio per il quale emerge un pareggio tra costi e ricavi, la base imponibile che ne scaturisce sarebbe pari al costo del personale impiegato ed il risparmio determinato dalla differenza di aliquote applicabili (aliquota attività istituzionale 8,5%, attività commerciale 4,25%).

Un esempio può aiutarci nella comprensione:
Attività commerciale:


ricavi
spese per servizi
costo per il personale dipendente

Base imponibile attività commerciale
I.R.A.P. (4,25%)

Base imponibile attività istituzionale
I.R.A.P. (8,5%)

Risparmio d'imposta
1.000.000
800.000
200.000


200.000
10.500

200.000
17.000


6.500


Detto ciò, è chiaro che la convenienza a scegliere il regime ordinario viene meno in presenza di attività appaltate all'esterno e senza utilizzo di personale proprio.

Principali novità della dichiarazione I.R.A.P. 2001

Le più importanti novità della dichiarazione I.R.A.P. 2001 convergono in un'unica direzione: la negazione a tutto campo dell'istituto della compensazione.

Infatti, come abbiamo già detto, l'imposta afferente le attività commerciali dovrà essere pagata mediante versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e non più con modello F24.

La posizione assunta al riguardo dal Ministero, oltre ad apparire in contrasto con la norma di riferimento e con la stesse interpretazioni date in precedenza, penalizza gli enti interessati in tema di compensazioni, come ad esempio la impossibilità di compensare l'imposta con eventuali crediti I.V.A..

Altro punto riguarda l'ulteriore ed incomprensibile divieto di compensare i debiti ed i crediti I.R.A.P. nell'ambito delle attività istituzionali e di quelle commerciali.

Infatti, nella parte finale del paragrafo 1.5 delle istruzioni, viene detto in modo inequivocabile che i crediti afferenti le attività commerciali potranno essere compensati solo con i versamenti successivi delle stesse attività, così come per quelli delle attività istituzionali.

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione I.R.A.P. va presentata entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto e, comunque, non oltre 30 gg. dal termine ultimo per l'approvazione dello stesso; deve essere redatta in forma unificata con quella dell'I.V.A. e, se ne ricorrono le condizioni, con quella dei sostituti d'imposta.


In relazione all'obbligo di invio telematico delle dichiarazioni degli enti locali, le norme di riferimento sono le stesse in vigore per gli altri soggetti.
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