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Io dipendente e moglie con pochi redditi, conviene fare la dichiarazione 730 congiunta?

STUDIOCEL

Utente
Puoi modificare dall'inizio della prossima annualità...per prima cosa devi comunicarlo al conduttore con racc.ar e devi comunicarlo all'Ade con la registrazione e pagamento della tassa registro per la prossima annualità..
 

Kintaro

Utente
Puoi modificare dall'inizio della prossima annualità...per prima cosa devi comunicarlo al conduttore con racc.ar e devi comunicarlo all'Ade con la registrazione e pagamento della tassa registro per la prossima annualità..
Sono affitti brevi già conclusi per il 2022.
Quelli 2023 devono ancora partire (sono estivi) quindi probabilmente basta dirlo all'intermediario.

Però leggo di questa sentenza:

La sentenza della Corte di Cassazione n. 8533 del 2016 si occupò di una dichiarazione dei redditi congiunta (presentata da coniugi non legalmente separati) affermando che doveva essere consentito al dichiarante compensare il proprio debito di imposta con il credito Irpef della moglie incapiente con specifico riferimento alle ritenute d’acconto relative ai compensi per il lavoro svolto da quest’ultima nell’impresa del dichiarante e al contributo per il servizio sanitario nazionale.

La stessa sentenza, poi, affermava che doveva considerarsi possibile per il dichiarante effettuare la stessa operazione (cioè la compensazione dei propri debiti di imposta con i crediti del coniuge incapiente) anche con riferimento, in generale, alle detrazioni, ritenute e crediti di imposta.

Veniva, perciò, sostanzialmente annullato dalla Corte di Cassazione l’accertamento in rettifica operato dall’Agenzia delle Entrate in danno del contribuente (accertamento che aveva disconosciuto e non accettato la compensazione effettuata dal contribuente stesso).


Qui più stringato:

Dichiarazione congiunta dei coniugi - Conseguenze - Compensazione del debito d'imposta di un coniuge con il credito d'imposta dell'altro.

In tema d'IRPEF, i coniugi non legalmente separati possono presentare un'unica dichiarazione dei redditi, in virtù della quale le imposte determinate separatamente per ciascuno di loro si sommano e le ritenute e i crediti d'imposta si applicano sull'ammontare complessivo, verificandosi un'unificazione delle due posizioni con riferimento alle componenti che ne consentono una riduzione, sicché il debito d'imposta dell'uno è compensabile con il credito d'imposta dell'altro.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8533 del 29/04/2016


@Raziel @[email protected] @eumartyn @STUDIOCEL che ne dite? è stata superata da qualcos'altro più recente? o non centra nulla?

Però non riesco a trovare il testo orignale.
 

guest777

Utente
So che per gli affitti brevi intermediate da piattaforme online è proprio in sede di 730 che si opta per uno o l'altro regime, quindi questo sarebbe esattamente il periodo in cui valutare la convenienza... Per gli affitti brevi intermediate da società immobiliare non ho competenze per dare una risposta
 

Kintaro

Utente
Non ricordo che sia diverso da così... è quello normale che si fa...le imposte determinate separatamente ...
Se leggo bene c'è scritto che si somma sia il reddito che le detrazioni, quindi il fatto che sia incapiente mia moglie viene superato dal fatto che non lo sono io.
Ho preso fischi per fiaschi?
 

Kintaro

Utente
Scusate lo so, sono uno zuccone ignorante che vuole imparare, che volete farci?

Cercando meglio ho trovato questo:

“Ai fini della liquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata a norma del precedente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano, è le detrazioni., nonché le ritenute ed i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo”.
In più, ai sensi della stessa norma:
“Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi” i quali “sono responsabili RGN 2328/09 Corte di Cassazione – copia non ufficiale in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”.
Dunque, spiega la Cassazione:
“Dal sistema esposto, si evince che la unificazione delle posizioni dei coniugi si verifica esclusivamente sul piano della imposizione fiscale complessiva, ed unicamente con riferimento alle componenti che consentono la riduzione della stessa, come detrazioni, ritenute, crediti di imposta, che, originariamente propri di ciascun coniuge, vengono in tal modo applicate non già alle singole posizioni, ma sull’ammontare complessivo delle imposte calcolate sui redditi dei dichiaranti. Ha pertanto errato la CTR nel ritenere illegittima la compensazione tra il debito IRPEF del dichiarante e il credito IRPEF del coniuge”.
Fonte: Corte di Cassazione – sentenza 8533/2016.

A me sembra che la cassazione dica che anche le detrazioni sono applicate sull'ammontare complessivo.
Magari se si riuscisse a trovare la sentenza intera si potrebbe capire se si parla di "a carico" o anche di "non a carico" o in generale per tutti i casi.
Anche se è strano che non venga precisato nella spiegazione. Qualcuno ha modo di recupere la sentenza? Il link a italgiure.giustizia.it non funziona.
 

Kintaro

Utente
Se è così quella sentenza quindi non ha valore? Di quali detrazioni si parla quando si scrive “da calcolare sull’ammontare complessivo”?
 

STUDIOCEL

Utente
Tra le righe si può fare quel ragionamento (se intendi seguirlo auguri)...ma nella sentenza in discussione erano le ritenute d'acconto...e quelle sappiamo tutti che è da tempo nella congiunta che i crediti compensano i debiti...
 
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