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Intimazione di pagamento Equitalia

prostaf

Utente
Qualcuno sa dirmi se il ricorso che viene genericamente richiamato nell'avviso debba essere indirizzato a Equitalia oppure a Chi? Il ruolo fu emesso nel 2001 dall'Ex Centro di servizio di Roma.

Altra domanda, come vi difendereste se si trattasse di un ruolo per IRpef pers.fisiche e Tassa Salute da DR Mod 740 1996 la cui notifica, nell'atto pervenuto da Equitalia il 17/6/2008, viene indicata nel 6/11/2003.

Considerate che nel dettaglio degli addebiti vengono indicati:

N. Cartella xxxxxxxx notificata appunto il 6/11/2003
Ente Amministrazione finanziaria
Ufficio K110 Centro Servizio di Roma
Ruolo : anno 2001 numero xxxxxxx data visto 28/12/2000, specie ordinario

Sotto, tutta l'elencazione delle imposte, sanzioni ,interessi ecc. eccc.

E' superfluo, ma lo dico, specificare che di tale ruolo non avevamo alcuna notifica precedente, e le dichiarazioni adesso, trattandosi dell' anno 1996 il contribuente non le trova, quindi non sappiamo materialmente controbattere, anche volendo, ad eventuali errori anche di richiesta di somme probabilmente già pagate.

Avete suggerimenti da darmi sulle motivazioni del ricorso oltre alla prescrizione , negazione delle possibilità di difesa ecc. E se avete qualche fonte sentenza ecc potete indicarmela?

Grazie anticipate
 
Riferimento: Intimazione di pagamento Equitalia

E' superfluo, ma lo dico, specificare che di tale ruolo non avevamo alcuna notifica precedente, e le dichiarazioni adesso, trattandosi dell' anno 1996 il contribuente non le trova, quindi non sappiamo materialmente controbattere, anche volendo, ad eventuali errori anche di richiesta di somme probabilmente già pagate.


Chiedi una copia dell'Unico all'ADE
 

Kob

Utente
Riferimento: Intimazione di pagamento Equitalia

Qualcuno sa dirmi se il ricorso che viene genericamente richiamato nell'avviso debba essere indirizzato a Equitalia oppure a Chi? Il ruolo fu emesso nel 2001 dall'Ex Centro di servizio di Roma.
...
fai ricorso sia nei contornti dell'AdE, sia nei confronti dell'agente della riscossione (cioè chiama in giudizio entrambi: una notifica in più, ti salva da spiacevoli sorprese).

come motivi per il ricorso:

1) eccepisci in via preliminare la mancata preventiva notifica della cartella di pagamento e, quindi, l'impossibilità di esercitare il diritto alla difesa (costituzionalmente garantito) poichè l'atto di intimazione è incomprensibile (non entrare nel merito della pretesa erariale: limitati ad eccepire che non si comprende il titolo della pretesa erariale e stop). Non devi neppure produrre alcuna dichiarazione dei redditi: è controparte a dover dimostrare il fondamento della pretesa (p.es. omesso o tardivo versamento, ecc.).

2) in subordine, e per mero scrupolo difensivo, eccepisci che in ogni caso la pretesa erariale è comunque prescritta e, pertanto, nulla è dovuto essendo ampiamente decorsi tutti i termini per la notifica degli atti impositivi riferiti all'annualità di cui si discute (740-1996 redditi 1995), secondo l'orientamento consolidato della Corte Costituzionale (sentenza 17 luglio 2005, n. 280) e delle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 12 novembre 2004, n. 21498)

Chiamando in giudizio entrambi (agente della riscossione + AdE) ed eccependo il difetto di notifica spetterà a controparte dimostrare l'avvenuta notifica nei termini della cartella di pagamento (atto prodromico all'avviso di intimazione che si presume notificato nei termini).

In particolare, in questi casi, incombe sull'Agente della riscossione produrre l'originale della relata di notifica della cartella di pagamento: non è sufficiente la copia fotostatica e neppure l'interrogazione dei loro terminali; devono produrre l'originale.

Sennonchè ... scoprirai che tale originale è stato già mandato al macero (!!!) perchè la legge (art. 26, co. 4, DPR 602/1973) ... impone la conservazione dell'originale della relazione di notifica per soli 5 anni ... e senza originale della relata di notifica non si può dimostrare di averla notificata nei termini.

N.B.: il primo problema è individuare quale ufficio locale di Roma ha preso in carico la cartella di pagamento che all'epoca era stata affidata al soppresso Centro di Servizio. Per questo, ti consiglio di recarti presso un Ufficio locale di Roma (meglio quello che ritieni essere competente) per fare un'interrogazione a terminale e accertarti - al di la di ogni dubbio - a quale ufficio locale è stata affidata la cartella (diversamente rischi di chiamare in giudizio l'ufficio locale che non competente ... peraltro se anche chiami in giudizio l'Ufficio locale "sbagliato" ... farai presente che si tratta di errore scusabile ... perchè secondo quanto previsto dallo statuto dei diritti del contribuente l'atto impugnabile doveva riportare chiaramente l'indicazione dell'ufficio locale da chiamare in giudizio: qualora si verificasse tale eventualità chiederai di essere rimesso in termini per una nuova notifica).

Buona fortuna ... e come si dice a Roma ... secondo me stai "in una bote de fero" ... :cool:
 
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prostaf

Utente
Riferimento: Intimazione di pagamento Equitalia

Grazie Kob era più o meno quello che avevo in mente di fare, tranne l'ottimo suggerimento di chiamare in causa tutti e due i soggetti , come da te indicato. ricordavo, infatti, quel particolare di non poco conto della "Macerabilità " degli originali, ma non ero riuscito a trovare il riferimento normativo, che tu mi hai preziosamente fornito. Ti ringrazio molto sei stato gentilissimo e mi hai confermato che le possibilità cui volevo far riferimento sono fondate. Per quanto riguarda l'ufficio competente ho contattato il Cal Center dell'ADE, fortunatamente Venezia funziona benissimo e mi hanno confermato che neppure loro a terminale riuscivanoa a rintracciare l'ufficio cui indirizzare il Ricorso. Poi mi ha suggerito Roma 3 facendo un certo ragionamento con me per telefono. Ho trovato una persona molto disponibile con la quale abbiamo anche scherzato sull'argomento, non si è sbilanciata molto, ma anche lei riteneva che dovrei , "come se dice a Roma esse drento na botte de fero"
Sicuramente perdero!!!!
Ciao e grazie ancora
 
Riferimento: Intimazione di pagamento Equitalia

Bisogna chiamare in causa soltanto l'agente della riscossione, ed impugnare l'intimazione di pagamento anche per vizi propri ai sensi dell'articolo 19 546/92.
naturalmente per il seguito devi onsigliarti con un tributarista, il quale ti condurrà (vista la tua situazione) ad una probabile ipotesi di vittoria.
 

Kob

Utente
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Bisogna chiamare in causa soltanto l'agente della riscossione ...
prudenza, prudenza e ancora prudenza: si chiama in giudizio entrambi per evitare spiacevoli e impreviste conseguenze.

il costo? un paio di marche da bollo in più!

vale la pena correre rischi per un paio di marche? :confused: io credo di no ...
 

prostaf

Utente
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Sono d'accordo Kob, una marca al giorno leva l'esattore di torno!!!!

Ciao
 

gianpo

Utente
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fai ricorso sia nei contornti dell'AdE, sia nei confronti dell'agente della riscossione (cioè chiama in giudizio entrambi: una notifica in più, ti salva da spiacevoli sorprese).

come motivi per il ricorso:

1) eccepisci in via preliminare la mancata preventiva notifica della cartella di pagamento e, quindi, l'impossibilità di esercitare il diritto alla difesa (costituzionalmente garantito) poichè l'atto di intimazione è incomprensibile (non entrare nel merito della pretesa erariale: limitati ad eccepire che non si comprende il titolo della pretesa erariale e stop). Non devi neppure produrre alcuna dichiarazione dei redditi: è controparte a dover dimostrare il fondamento della pretesa (p.es. omesso o tardivo versamento, ecc.).

2) in subordine, e per mero scrupolo difensivo, eccepisci che in ogni caso la pretesa erariale è comunque prescritta e, pertanto, nulla è dovuto essendo ampiamente decorsi tutti i termini per la notifica degli atti impositivi riferiti all'annualità di cui si discute (740-1996 redditi 1995), secondo l'orientamento consolidato della Corte Costituzionale (sentenza 17 luglio 2005, n. 280) e delle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 12 novembre 2004, n. 21498)

Chiamando in giudizio entrambi (agente della riscossione + AdE) ed eccependo il difetto di notifica spetterà a controparte dimostrare l'avvenuta notifica nei termini della cartella di pagamento (atto prodromico all'avviso di intimazione che si presume notificato nei termini).

In particolare, in questi casi, incombe sull'Agente della riscossione produrre l'originale della relata di notifica della cartella di pagamento: non è sufficiente la copia fotostatica e neppure l'interrogazione dei loro terminali; devono produrre l'originale.

Sennonchè ... scoprirai che tale originale è stato già mandato al macero (!!!) perchè la legge (art. 26, co. 4, DPR 602/1973) ... impone la conservazione dell'originale della relazione di notifica per soli 5 anni ... e senza originale della relata di notifica non si può dimostrare di averla notificata nei termini.

N.B.: il primo problema è individuare quale ufficio locale di Roma ha preso in carico la cartella di pagamento che all'epoca era stata affidata al soppresso Centro di Servizio. Per questo, ti consiglio di recarti presso un Ufficio locale di Roma (meglio quello che ritieni essere competente) per fare un'interrogazione a terminale e accertarti - al di la di ogni dubbio - a quale ufficio locale è stata affidata la cartella (diversamente rischi di chiamare in giudizio l'ufficio locale che non competente ... peraltro se anche chiami in giudizio l'Ufficio locale "sbagliato" ... farai presente che si tratta di errore scusabile ... perchè secondo quanto previsto dallo statuto dei diritti del contribuente l'atto impugnabile doveva riportare chiaramente l'indicazione dell'ufficio locale da chiamare in giudizio: qualora si verificasse tale eventualità chiederai di essere rimesso in termini per una nuova notifica).

Buona fortuna ... e come si dice a Roma ... secondo me stai "in una bote de fero" ... :cool:
Salve, ho la risposta che hai dato e mi sembra chiara ho un problema ritengo quasi simile, mi sono stati notificati una serie di intimazioni di pagamento da Equitalia, per cartelle notificatemi fra il 2000/2004. Nell'intimazione di pagamento è specificato il nr di cartella, il giorno di notifica e i vari importi; non si menziona assolutamente di che tipo di tributo si tratta.
Che mi consigli!!???
Grazie per risposta
 

gianpo

Utente
Riferimento: Intimazione di pagamento Equitalia

porta tutto da un professionista abilitato e fagli vedere "le carte": non mi sentirei sicuro di darti altri consigli ... senza aver visto "le carte"
Lo farò, però visto che mi sembra che tu sia molto afferrato, potrei inviarti per email l'intimazione ricevuta?
Vi è solo nr cartella e girono notifica oltre ovviamente a i vari importi.
Grazie.
gianpo
 
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