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Integrazione del contraddittorio

flipflop

Utente
Scusate la mia ignoranza, ma il caso che vvi segnalo non mi è mai capitato.
Vado a spiegare.
A seguito di impugnazione da parte dell'Ufficio della sentenza della CTP, mi sono costituito nei termini nella duplice veste di parte in causa e quale rappresentante delle altre parti (mia moglie e mio cognato). L'Ufficio, però, nel notificare il ricorso ha notificato solo due copie (una al sottoscritto quale difensore di mio cognato ed una sempre al sottoscritto quale difensore di mia moglie sbagliando il nome di battesimo).
Nelle mie controdeduzioni ho quindi eccepito la mancata notifica al sottoscritto in quanto parte in causa e la mancata notifica a mia moglie per errata indicazione delle generalità.
In sede di discussione in CTR la Commissione ha immediatamente interrotto la discussione a seguito delle suddette eccezioni da me sollevate, rinviando la discussione ed in seguito ha emesso ordinanza con la quale si rileva la mancata notifica a tutte le parti del giudizio di primo grado (art. 331 c.p.c.) ed ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti in causa entro un termine stabilito e fissando l'udienza in data successiva (due mesi dopo il termine per l'integrazione).
La domanda è la seguente: cosa succede a questo punto? Nel senso che ho capito che l'Ufficio dovrà di nuovo notificare il ricorso ma da parte mia c'è qualche adempimento da fare (tipo una nuova costituzione) dopo la suddetta notifica?:( Oppure ha valore la mia precedente e regolare costituzione in giudizio e devo solo aspettare che l'Ufficio notifichi di nuovo il ricorso in appello?? :( Vi sarei molto grato se qualcuno mi desse qualche delucidazione. Grazie e buon lavoro.
 

flipflop

Utente
Riferimento: Integrazione del contraddittorio

Non c'è proprio nessuno che possa darmi un chiarimento? :play_ball: Buon lavoro.
 

guido1964

Utente
Riferimento: Integrazione del contraddittorio

Leggiti l'art. 14 dlgs 546/1992 che tratta il caso del liticonsorzio. Il comma 4 della citata norma prevede che "le parti chiamate si constituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente". Pur non essendo un esperto di procedura mi sembra di capire che ti devi costituire in giudizio di nuovo quando riceverai la notifica dell'appello.
 

flipflop

Utente
Riferimento: Integrazione del contraddittorio

Ringrazio Guido 1964 per la sua cortese risposta. Devo dire che l'articolo da lui citato lo avevo letto (ma non mi aveva convinto) però avevo ed ho la quasi certezza che la via da applicare fosse quella descritta da Guido 1964. Questo però significa che a causa di un errore commesso dall'Ufficio dovro "rimetterci" di nuovo le spese di costituzione in giudizio (pari a circa 70 euro) :mad:. A questo punto credo che sia anche possibile integrare la nota spese (sia per le spese che per il compenso) allegata alla prima costituzione in giudizio o sbaglio???:frusty2: Ringrazio chiunque voglia confermarmi quanto sopra. Buon lavoro.
 
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