Ok. Adesso ho trovato.
L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la
detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il I O giorno del mese successivo a quello in cui
termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la
dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla
data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di
prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto
stabilito dal successivo art. 29.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle
superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo
producono effetto dal I O giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione
degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una
riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla
presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del
tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.29