Grazie Domenico, il mio commercialista mi aveva detto che non avrei potuto prenderla perché era impostato un tetto a 20.000€, dunque nella dichiarazione che ho rilasciato in azienda ho segnalato di non volerla. Mi rientrerà con il 730 o in qualche altro modo?
Grazie
Il professionista si riferiva all'articolo 1, comma 4, un
bonus ai titolari di reddito di lavoro dipendente, in possesso di un reddito complessivo
non superiore a 20 mila euro, calcolato applicando le seguenti percentuali al reddito di lavoro dipendente del beneficiario:
4. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo
non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15 mila euro;
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15 mila euro.
Legge 30 dicembre 2024 numero 207
Articolo 1,
comma 6. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente.....
6. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un
'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra
40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
8.000 euro,
se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
7. I sostituti d'imposta di cui agli
articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di
conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.