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Indennità aggiuntiva/ulteriore detrazione (L. 207/2024) - Legge di Bilancio 2025

Buongiorno,
Io ho una RAL di 36.750€ su 14 mensilità, mi spetta l'indennità aggiuntiva/ulteriore detrazione (L. 207/2024) per gli anni 2024 e 2025?
Grazie.

Salve, per l'anno 2024 era stato applicato l'esonero nella misura del 6% e del 7% della retribuzione imponibile previdenziale;

per l'anno in corso hai diritto alla ulteriore detrazione nel tuo caso "al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo (fiscale) è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Saluti
 
Salve, per l'anno 2024 era stato applicato l'esonero nella misura del 6% e del 7% della retribuzione imponibile previdenziale;

per l'anno in corso hai diritto alla ulteriore detrazione nel tuo caso "al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo (fiscale) è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Saluti
Grazie Domenico, il mio commercialista mi aveva detto che non avrei potuto prenderla perché era impostato un tetto a 20.000€, dunque nella dichiarazione che ho rilasciato in azienda ho segnalato di non volerla. Mi rientrerà con il 730 o in qualche altro modo?
Grazie
 
Grazie Domenico, il mio commercialista mi aveva detto che non avrei potuto prenderla perché era impostato un tetto a 20.000€, dunque nella dichiarazione che ho rilasciato in azienda ho segnalato di non volerla. Mi rientrerà con il 730 o in qualche altro modo?
Grazie

Il professionista si riferiva all'articolo 1, comma 4, un bonus ai titolari di reddito di lavoro dipendente, in possesso di un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro, calcolato applicando le seguenti percentuali al reddito di lavoro dipendente del beneficiario:

4. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;
  • 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15 mila euro;
  • 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15 mila euro.


Legge 30 dicembre 2024 numero 207

Articolo 1, comma 6. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente.....

6. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

7.
I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

 
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