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incentivo all'esodo

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robertocavallo

Ospite
buongiorno a tutti voi siamo d'accordo di dare l'incentivo all'esodo x troncare il rapp. di lavoro in modo consensuale
la domanda è lo dobbiamo tassare con la tassazione separata?
garzie a voi tutti
 
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domenico puggioni

Ospite
Salve, in allegato troverai la risposta al quesito posto.
saluti domenico.
Incentivazioni all’esodo: chiarimenti sul regime di tassazione
Come noto, il DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato la disposizione normativa che, in materia di determinazione delle imposte dovute sui redditi di lavoro dipendente, stabiliva l’applicazione sulle somme corrisposte dal datore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, per incentivare l’esodo di lavoratrici e di lavoratori di età superiore, rispettivamente, a 50 anni e 55 anni, all’epoca dell’interruzione del rapporto di lavoro, della medesima aliquota calcolata per la tassazione del trattamento di fine rapporto ridotta alla metà (art. 19, comma 4-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Tale abrogazione è stata disposta in ottemperanza alle previsioni della normativa comunitaria (Trattato istitutivo della CEE, art. 141 e Direttiva 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE) e alla pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, con sentenza 21 luglio 2005, n. C-207/04, ha affermato la violazione per effetto della disposizione tributaria in argomento del principio della parità di trattamento tra uomini e donne con riguardo all’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro, sancito appunto dalla normativa comunitaria.
La pronuncia della Corte di Giustizia sancisce, in particolare, l’illegittima previsione di condizioni differenti tra uomini e donne ai fini della fruizione del beneficio fiscale, non già l’estensione del più favorevole limite di età (50 anni) agli uomini o un’applicazione più restrittiva dell’agevolazione estendendo alle donne il più elevato limite di età (55 anni).

Muovendo da tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 13 ottobre 2006, n. 112, ha ritenuto che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto, nel periodo di vigenza transitoria della norma abrogata, ad operare la ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di incentivazione all’esodo ad uomini di età compresa tra i 50 e i 55 anni nella misura intera pari all’aliquota di tassazione del TFR. Si rammenta, in proposito, che il precedente regime di tassazione agevolata continua a trovare applicazione, in via transitoria, con riferimento:
ai rapporti di lavoro risolti prima del 4 luglio 2006;
ai rapporti di lavoro risolti successivamente al 3 luglio 2006, a condizione che l’accordo, la delibera o l’atto avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’erogazione delle somme a titolo di incentivazione all’esodo abbia data certa anteriore al 4 luglio 2006, a prescindere dal momento, eventualmente anche successivo, in cui sia stata espressa l’adesione individuale da parte del lavoratore.
Inoltre, con riguardo agli effetti della pronuncia di incompatibilità sui rapporti tributari connessi alla tassazione applicata in periodi precedenti all’emanazione della sentenza della Corte di Giustizia nei confronti dei percettori (uomini) di età compresa tra i 50 e i 55 anni, non potranno essere accolte le istanze di rimborso della maggiore imposta versata eventualmente presentate.

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