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INAIL rid.11,50% edilizia!

Gio.

Utente
L’Inail, con Circolare n. 10792 del 16 dicembre 2009 ha confermato la riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile nella misura dell'11,50%.
Tale beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

I datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell'11,50% solo per l'anno 2009 (regolazione 2009) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi.
Si ricorda, inoltre, che il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha stabilito che ai fini della fruizione dei benefici contributivi e quindi dello sconto edile, i datori di lavoro devono:
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell'Inail, dell'Inps e delle Casse Edili;
- applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
- entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione (16/02/2010) devono presentare il modello di autocertificazione per l'assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione.

Nel caso in cui la richiesta del beneficio sia effettuata per la prima volta con l'autoliquidazione 2010, i datori di lavoro, entro lo stesso termine (16/2/2010) dovranno anche presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente il modulo di autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito. Tale modulo è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (LPS - Lavoro e Politiche Sociali  -  HomePage - Attività ispettiva - DURC - Modulo di autocertificazione) e potrà essere presentato alla DPL in formato cartaceo ovvero per via telematica con firma digitale. Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DPL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
Buona serata.-
 
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