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IMU - su abitazioni di coniugi con residenze diverse in Comuni diversi

edopi

Utente
Buongiorno
sarei felicissimo di avere un Vs parere in merito ad una lettera che mi è pervenuta dal mio Comune sulle nuove disposizioni legislative D.L.146/2021 - art.5-decies, comma 1, che danno una indicazione per l'applicazione dell'IMU sulle abitazioni di proprietà di coniugi con residenze diverse in Comuni diversi.
Premetto che io e mia moglie abbiamo residenze diverse e immobili su Comuni diversi.
Per il 2022 nessun problema in quanto ho provveduto, dopo aver ricevuto la lettera, ad inviare al mio Comune di residenza l'apposita denuncia IMU congiunta con il coniuge, di conseguenza abbiamo scelto di pagare l'IMU sull'immobile del Comune di residenza di mia moglie.
Nella lettera viene anche specificato di effettuare un ravvedimento operoso per le annualità 2020-2021 ed è proprio per questo che chiedo il Vs parere.
E' corretto che mi viene richiesto un ravvedimento sul passato?

Perdonatemi se non sono stato chiaro.

In attesa di un Vs riscontro invio cordiali saluti
 

STUDIOCEL

Utente
La norma innovativa che concede l'esenzione su uno a scelta decorre dal 2022, quindi per gli anni precedenti tutti e due sono soggetti a Imu...

quindi se vuoi paghi con ravvedimento...oppure, se nella speranza di una qualche sentenza non paghi, riceverai l'accertamento e l'irrogazione della sanzione intera da parte del comune e poi deciderai se pagare o aprire un contenzioso...
 

edopi

Utente
Spett.le Studiocel
Nel ringraziarla per la risposta tempestiva, volevo condividervi questo ultimo punto.
L' appartamento di mia moglie è stato donato dal papà nel 2006 e ad oggi, viene utilizzato dalla mamma ad uso gratuito.
Questa condizione potrebbe essere sufficiente a dimostrare che lo “spacchettamento” del nucleo familiare non è avvenuto al solo scopo di evitare l'IMU?
È sufficiente questa condizione per dimostrare che anche per gli anni 2020-2021 la nostra prima casa è stata quella del mio comune come dichiarato per l'anno 2022?

Distinti saluti
Edoardo
 

STUDIOCEL

Utente
Dubito sia una condizione valida...

Unica possibilità per non pagare è che la mamma abbia un qualche diritto di abitazione su quell'immobile...

Al limite c'è la possibilità del 50% registrando contratto comodato a parente primo grado e sempre che ci siano le condizioni previste dalla legge .
 

edopi

Utente
Quindi se non riuscissi a trovare delle condizioni valide dovre pagare l'Imu per il 2020-2021 su antrambe le abitazioni?
 

luis2000

Utente
edopi,
Concordo con le indicazioni fornite da Studiocel e in particolare per ciò che riguarda la possibilità di usufruire dell'"agevolazione del 50%" registrando un contratto di comodato.
 

edopi

Utente
Grazie del supporto luis2000
Quello che non riesco a comprendere è perché se pago l'imposta sulla mia abitazione per il 2020-2021 dovrei pagare anche l'importa 2020-2021 sull'abitazione di mia moglie?
 
credo che dipenda dalla interpretazione scaturente da una sentenza della cassazione secondo la quale la residenza del nucleo familiare è una sola ancorchè si reputi divida in comuni differenti
 

STUDIOCEL

Utente
stando alla legge della nuova imu....

con la nuova imu in vigore dal 2020 è specificato che l'abitazione principale è quella dove abita il nucleo familiare, o una delle due nel caso i coniugi abitino in due diverse nello stesso comune...
scritta così che non è previsto in comuni diversi sta a significare che se in comuni diversi nessuna delle due rientra nella definizione di abitazione principale...
da qui il fatto che dal 2020 si deve pagare per tutti e due....

a fine 2021 hanno modificato il comma 741 della finanziaria 2020 in vigore dal 2022 aggiungendo anche se in comuni diversi e imponendo di dichiarare la scelta...
da qui il fatto che dal 2022, anche se in comuni diversi al pari se nello stesso comune, una è abitazione principale mentre sull'altra si paga l'imu
 

STUDIOCEL

Utente
In vigore dal 01/01/2020
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
......
b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
.....



In vigore dal 21/12/2021 (oltre il 15 del mese, in pratica a dicembre vige ancora il vecchio)
741. Ai fini dell?imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
........
b) per abitazione principale si intende l?immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l?abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell?abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un?unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all?unità ad uso abitativo;
 
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