si perché la prima rata e stata pagata , poi ad agosto del 2013 c è stata questa rettifica sugli immobili destinati alla vendita
Lo stop al pagamento della seconda rata per i fabbricati costruiti ed invenduti dall'impresa costruttrice per il 2013 era stato disposto dall'art. 2 c. 1 D.L. 102/2013 conv. L. 124/2013.
Attenzione però che il comma 5-bis prevede(va) che per ottenere l'esenzione era necessaria la presentazione della dichiarazione IMU nella quale il contribuente attestasse il possesso dei requisiti e indicasse gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applicava. L'adempimento, per espressa previsione di legge, è previsto
a pena di decadenza. Pertanto ritengo che bisogna prima appurare se la dichiarazione IMU è stata presentata correttamente e in caso affermativo chiedere al comune l'annullamento dell'atto in autotutela poiché illegittimo per violazione di legge tenendo presente che l'autotutela non sospende i termini per impugnare l'atto con la conseguenza che se il comune non annulla l'atto in autotutela si dovrà procedere con il contenzioso. Nel caso in cui, al contrario, la dichiarazione IMU non fosse stata presentata correttamente in base al disposto di legge, credo che la pretesa del comune sia legittima.
Saluti.