L'aliquota dello 0,25% viene applicata se ricorrono le condizioni di cui alla Nota II-bis Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/86 per poter usufruire delle agevolazioni prima casa per cui penso che la banca abbia ragione. In pratica la legge (DPR 601/73) prevede, quale presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata, la destinazione del finanziamento all'acquisto della prima casa senza far riferimento ai soggetti destinatari del finanziamento.
Aggiungo inoltre che l'aver cointestato il mutuo ad entrambi i coniugi comporta delle conseguenze fiscali (negative) per la signora proprietaria al 100% dell'abitazione principale in quanto essa potrà detrarre solo il 50% degli interessi passivi corrisposti mentre il marito non potrà detrarre il restante 50% poiché non è (anche) proprietario dell'immobile. La signora potrà detrarre per intero gli interessi solo qualora il marito risulti fiscalmente a suo carico.
Saluti.