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immobileprof

P

Paolo

Ospite
<HTML>Vorrei proporVi il seguente quesito:
4 professionisti, ognuno con propria attività, hanno acquistato nel febbraio 2002 un immobile di nuova costruzione e pertanto mai utilizzato, accatastato in categoria A/10 con 8 vani più servizi e lo hanno adibito, suddividendo i vari vani, ognuno a proprio ufficio, in modo da poter usufruire ognuno per la propria quota di possesso della agevolazione prevista dalla Legge Tremonti.
I professionisti in comune accordo decidono di affittare una parte dell'immobile (n.3 vani)ad una società di servizi, continuando a svolgere ognuno la propria attività nei restanti vani.
E'possibile effettuare una simile operazione senza correre il rischio di vedersi revocare l'agevolazione prevista dalla Legge Tremonti?
Ricordo che la revoca dell'agevolazione è prevista nell'ipotesi di cessione o destinazione ad uso personale dei beni immobili entro il 5° anno successivo all'acquisto.
Che cosa ne pensate???</HTML>
 
R

Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>Per l'immobile in questione, a mio parere, fin d'acquisto la parte affittata non potrebbe usufruire della detassazione Tremonti bis; per i professionisti sono agevolabili solo gli immobili (cat. a/10) che siano strumentali per destinazione (e non per natura come avviene per gli altri soggetti) cioé immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione.
Nell'ipotesi di affitto di una parte dell'immobile, questa verrebbe a perdere un requisito essenziale per usufruire dell'agevolazione: l'utilizzo esclusivo per l'esercizio dell'arte e professione; pertanto, a mio parere, non ha senso richiamare le norme sulla revoca dell'agevolazione, poiché nel caso di specie, siamo nella situazione di una parte dell'immobile che fin dall'acquisto non ha i requisiti per usufruire dell'agevolazione.
La parte di immobile non affittata, ma utilizzata direttamente dai professionisti, se ha tutti i requisiti richiesti dalla norma ha diritto all'agevolazione in questione.</HTML>
 
I

ila

Ospite
<HTML>SE ALL'ATTIVITà DEI PROFESSIONISTI VIENE AFFIANCATA UN'ALTRA ATTIVITà CHE PRODUCE REDDITO D'IMPRESA, CON CONTABILITà SEPARATA (COSTI: INT.MUTUO O LEASING -RICAVI:AFFITTI) L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE RITORNA AGEVOLABILE??</HTML>
 
R

Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>Vorrei precisare che al quesito precedente ho risposto con una ricostruzione della norma, che non trova riscontro in alcuna circolare ministeriale (pertanto, é una mia opinione personale, non suffragata da alcuna pronuncia ministeriale).
Per quanto riguarda il quesito di Ila, non capisco se é il proseguimento di quello di Paolo o se é un altro quesito.
In qualsiasi caso, Ila, precisamelo meglio.</HTML>
 
I

ila

Ospite
<HTML>Mi è capitato un caso del genere, ma anziche da professionisti, il fabbricato A/10, era stato acquisito da società di rappresentanti = reddito d'impresa. In questo caso si è aggiunto il cod. Iva per "gestione immobili" ed attivata contabilità (costi = ammortamenti immobile - int. pass. mutui ; ricavi= affitti attivi)
L'immobile è diventato comunque strumentale per natura e per destinazione, quindi Tremontabile.
Qui però si tratta di professionisti.....</HTML>
 
R

Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>Le due ipotesi sono diverse: per un impresa un immobile (A/10) é strumentale per natura; per un professionista é strumentale per destinazione, dove per destinazione si intende esclusivo utilizzo per l'esercizio dell'arte e professione.
Pertanto, il tuo A/10 é totalmente tremontizzabile, ancorché una parte, se non capito male, dell'immobile é stato affittato.</HTML>
 
I

Ino

Ospite
<HTML>Riguardo il quesito di Paolo, l'agevolazione spetta.
A10 é bene strumentale per natura, non importa se poi l'immobile é affittatto, purché non sia venduto.</HTML>
 
R

Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>Prima che l'agenzia delle Entrate, con la circolare 17.10.2001, assumesse una chiara posizione al riguardo, alcuni commentatori (Cfr, Cappellini P., Lugano R. "Autonomi: buio sugli immobili", il Sole 24ore, 5.9.2001, p. 20), sulla base della formulazione letterale della norma, avevano espresso le proprie riserve sulla possibilità di applicare l'agevolazione anche agli investimenti immobiliari compiuti da esercenti arti e professioni.
Semplificando, se gli immobili dei professionisti fossero strumentali per natura sarebbero ammortizzabili (ma questa possibilità é esclusa dall'art. 50 TUIR); allora se tali immobili non sono strumentali per natura lo sono per destinazione ed, agevolabili, solo quando destinati allo svolgimento dell'attività professionale; pertanto, la parte di immobile, affittato, perde la natura di bene agelovabile ai fine della Tremonti Bis.</HTML>
 
I

Ino

Ospite
<HTML>La tesi di Ceppellini e Lugano é del tutto discutibile.
Anche per il prof. l'immobile A10 é comunque strumentale per la Tremonti. Non importa se poi l'art. 50 del Tuir non preveda l'ammortamento dell'immobile per il professionista. Le regole della Tremonti non sono uguali al DPR 917/86.</HTML>
 
R

Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>Per rispondermi così, vuol dire che l'articolo da me citato non l'hai letto; é un articolo precedente alla C.M. che ha riconosciuto la possibilità per i professionisti di detassare gli immobili strumentali per destinazione.
Rimango della mia opinione.
Ti saluto
Buona pasqua.</HTML>
 
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