Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Il regime previdenziale nella locazione

Domanda
Una società in accomandita semplice, con oggetto sociale l'acquisto, la permuta, la locazione di beni immobili in proprio o per conto terzi, la gestione e l'amministrazione di beni immobili, iscritta all'ufficio Iva con codice di attività principale 68 20 01(compravendita di beni immobili effettuata su beni propri) e attività prevalente alla C.C.I.A. cod 70.12 (compravendita immobiliare di beni propri), ha l'obbligo di iscrivere il socio accomandatario alla Cassa mutua previdenza dei commercianti presso l'Inps? In base a quale disposizione di legge, dal momento che non esercita un'attività di commercio al minuto e di commercio all'ingrosso? ?
 
Riferimento: Il regime previdenziale nella locazione

Domanda
Una società in accomandita semplice, con oggetto sociale l'acquisto, la permuta, la locazione di beni immobili in proprio o per conto terzi, la gestione e l'amministrazione di beni immobili, iscritta all'ufficio Iva con codice di attività principale 68 20 01(compravendita di beni immobili effettuata su beni propri) e attività prevalente alla C.C.I.A. cod 70.12 (compravendita immobiliare di beni propri), ha l'obbligo di iscrivere il socio accomandatario alla Cassa mutua previdenza dei commercianti presso l'Inps? In base a quale disposizione di legge, dal momento che non esercita un'attività di commercio al minuto e di commercio all'ingrosso? ?

In base al codice d'attività sembrerebbe di si.
 
Riferimento: Il regime previdenziale nella locazione

mi correggo :il codice di attività IVA 68 20 01 corrisponde a locazione di immobile non compravendita, quindi esiste l'obbligo anche se il socio accomandatario svolge la formale rappresentanza legale della società e la gestione della stessa è demandata allo Studio del commercialista ove è anche la sede llegale ?
Il commercialista mi aveva assicurato che sul Socio accomandatario esiste l'obbligo alla iscrizione INPS come gestione separata dal 2004 ma in questo caso non applicabile in quanto all'entrata in vigore della legge l'accomandatario era già ultrasessantacinquenne e pensionato di vecchiaia .
 
Riferimento: Il regime previdenziale nella locazione

mi correggo :il codice di attività IVA 68 20 01 corrisponde a locazione di immobile non compravendita, quindi esiste l'obbligo anche se il socio accomandatario svolge la formale rappresentanza legale della società e la gestione della stessa è demandata allo Studio del commercialista ove è anche la sede llegale ? Posso rispondere per l'INPS di MILANO. il socio accomandatario non è da iscrivere all'INPS
 
Riferimento: Il regime previdenziale nella locazione

Intanto grazie mille per la tua cortese e sollecita risposta
In conclusione per te non ci sono i presupposti per iscrizione alla gestione commercianti .Mi auguro che anche l'INPS di Monza accetti questa tesi.
Ma quale è il presupposto che obbliga all'iscrizione?
Per evitare problemi è meglio modificare anche presso la Camera di Commercio il codice di attività prevalente 68 20 01 unificandolo a quello dichiarato in sede di dichiarazione IVA e UNICO (LOCAZIONE DI BENE PROPRI) ?
 
Ultima modifica:
Riferimento: Il regime previdenziale nella locazione

Penso di avere trovato la conferma di quali siano i presupposti nella
Circolare INPS n. 171 del 6 Novembre 2003
OGGETTO: Gestione esercenti attività commerciali. Chiarimenti in materia di iscrizione.
SOMMARIO: Familiari preposti al punto vendita. Società semplici che gestiscono immobili. Agenti di spettacolo.
In considerazione dei quesiti formulati da alcune Sedi in ordine all’iscrizione alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali di talune categorie di operatori, si forniscono i chiarimenti che seguono.
b) Società semplici che gestiscono immobili.
A seguito delle indicazioni fornite, in materia di reddito d’impresa, con circolare n.102 del 12 giugno 2003, è sorta questione in ordine all’iscrivibilità nella Gestione degli esercenti attività commerciali dei soci di società semplici che gestiscono beni immobili.
A tal proposito si evidenzia, preliminarmente, che la citata circolare non è rivolta all’individuazione dei soggetti assicurabili, bensì alla delimitazione dei redditi di impresa che concorrono a formare la base imponibile dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 438/1992.
In riferimento, quindi, alla questione che ora si pone si ritiene che la soluzione sia da ricercare non tanto in considerazione della forma giuridica della società che esercita l’attività di gestione di immobili, quanto in relazione alla natura dell’attività esercitata nelle singole fattispecie.
Qualora l’attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più ampia attività ( ad esempio, prestazione di servizi a terzi ), organizzata in forma di impresa, deve ritenersi che il reddito prodotto sia da qualificare quale reddito d’impresa, ex art.51, comma 2, lettera a) del TUIR e che i soggetti che l’attività stessa svolgono, con i requisiti di legge, siano tenuti all’iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti. E ciò a prescindere da ogni considerazione, irrilevante ai fini che qui interessano, in ordine alla regolarità della società semplice o alla sua riqualificazione in società di fatto.
Similmente si è in presenza di reddito di impresa e di attività commerciale, ai sensi dell’art. 2195 del codice civile, qualora l’attività immobiliare comprenda, oltre alla gestione di immobili, anche attività di compravendita e/o di costruzione.
 
Alto