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matilde

Ospite
Pagamento ICI
Dal 2000 sono separata e dallo stesso anno ho continuato a pagare l'ici della casa di proprietaà al 50 % per la somma calcolatami dal comune di residenza, Grugliasco. Scopro oggi che il mio ex coniuge dal 2000 non ha mai più pagato la quota a lui spettante.
Avendo avuto i figli in affidamento dal tribunale, entrambi minori ancora oggi, e avendo il mio ex coniuge residenza in altro comune e in altra casa, vorrei sapere come la legge interpreta questa mancanza di pagamento delle tasse.
Questo perchè non vorrei dover pagare io tutti gli arretrati che e/o se spettavano al mio ex consorte. Grazie
Matilde
 
la vicenda è controversa. I comuni e le istruzioni ministeriali(per il 2004 non più) sostengono che l'ICI è dovuta al 100% dal coniuge assegnatario dell'abitazione; la cassazione (non trovo la sentenza) invece sostiene che il provvedimento di assegnazione non costituisce un diritto reale.
 
purtroppo non ho riferimenti, ma in questo caso ho da sempre saputo che il provvedimento di assegnazione attribuisce il diritto reale (ergo: chi abita paga, anche se è al 50%). In sostanza avresti dovuto pagare tutta la cifra tu, ma sono sicura che la tua buona fede riguardo la questione ti farà trovare una soluzione idonea.
Ciao
 
Anche io sono legalmente separato da febbraio 2005 e la casa è assegnata a mia moglie pur essendone proprietario al 50%. Questa mattina mi sono recato all'ufficio ICI del mio comune di reseidenza: l'impiegata ha dichiarato che l'ICI è da pagare al 50%.
Girando su internet ho trovato varie sentenze spesso in controtendenza tra loro.
L'ultima, sembrerebbe, essere quella della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sentenza del 1° marzo 2004 n. 59 che "ha definito una sorta d’identificazione tra ex coniuge assegnatario e soggetto passivo dell’Ici, riformando così le precedenti sentenze formulate dalla Commissione Tributaria Provinciale (la n. 11 del 10 febbraio 2003 e la n. 162 del 21 gennaio 2003).
In tale modo i giudici fiorentini hanno dato luogo a una diversa interpretazione giurisprudenziale, che configura i diritti dell’assegnatario come reali, e non più come personali di credito o di solo godimento".
Vorrei sapere se e quanto mi posso fidare di quest'ultima(?) sentenza.
 
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