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ICI - Abitazione prima casa con più particelle

Buongiorno,
sottopongo il seguente quesito al forum.
Sono propietario di un immobile adibito ad abitazione principale, che però è accatastato con più particelle (4), (come se fosse un immobile diviso)
ovviamente tutto l'immobile è vermente adibito ad abitazione principale.
Come devo comportarmi nel pagamento ICI ? devo considerare un unico immobile e quindi non pagare l'ICI, oppure scegliere una delle quattro particelle come abitazione principale su cui non pagare l'ICI e le altre tre pagare l'ICI come secondi alloggi ?

ringrazio anticipatamente chi sa rispondermi...

franco C.
 
Riferimento: ICI - Abitazione prima casa con più particelle

A rigore devi scegliere una delle unità e considerarla abitazione principale e le altre sono seconde case. E' accaduto anche a me con un vecchissimo immobile di famiglia, accatastato come due unità separate nel 1940 e così rimasto a tuttoggi.
Prova a parlarne in comune e fai presente il problema per quanto riguarda l'ICI.
Lo stesso è per la dichiarazione dei redditi, a rigore dovresti separare prima casa e seconde case.

La risoluzione definitiva del problema si chiama "FUSIONE" e devi affidarla ad un tecnico che si occupa di pratiche catastali.

Giusto per non dirti sciocchezze, le 4 unità hanno rendite separate?

Ciao
Antonio
 
Riferimento: ICI - Abitazione prima casa con più particelle

... in rete ho trovato questa sentenza di cassazione:

Corte di Cassazione - Sentenza del 29/10/2008 n. 25902
Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale medesima, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal secondo comma dell’art. 8 d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità.

Sentenza n. 25902 del 29 ottobre 2008
 
Riferimento: ICI - Abitazione prima casa con più particelle

Mi sembra INTERESSANTISSIMA !!

Ma cosa significa "sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono". Io non riesco a capirlo :confused:

Ciao
Antonio
 
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