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help help fattura

parkett

Utente
salve
ho da porre un quesito da cui non riesco a venirne fuori:
vendo del materiale ad un mio cliente ditta italiana ossia partita iva e sede in italia, in via eccezzionale mi chiede di consegnare ad un suo cliente in svizzera saint- moritz presso un cantiere edile premetto che è un caso eccezzionale poichè il mio cliente ha sede e magazzino in italia. come fatturo? non impon art 8/1a? che documentoi servono per la dogana?

ggrazie mille :sun:
 

ROMY69

Utente
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Credo che il luogo di spedizione del materiale non condizioni l'imposizione fiscale dell'operazione, che resta svolta in Italia.
Il Soggetto passivo (il tuo cliente a cui intesterai fattura) risiede in Italia e pertanto l'operazione, a mio avviso, è da assoggettare all'aliquota iva vigente.
 

no limits

Utente
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Emetti fattura al cliente italiano NON Imponibile art. 8 c.1 lett.a Dpr 633/72 perchè la merce non rimane in Italia ovviamente in fattura devi indicare il luogo di destinazione.
La fattura deve essere stampata in 4 copie firmate in originale dove indicare la voce doganale della merce oltre al paese di origine della stessa, il peso lordo e netto e il numero dei colli.
Ciao
 

no limits

Utente
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Scusa dimenticavo una cosa importantissima. Nei casi di esportazione in paesi extra UE la dogana provvederà ad inviarti, entro breve, la convalida doganale stampata sulla copia della tua fattura con relativa bolletta doganale di esportazione che dovrai allegare alla copia della documentazione in tuo possesso da esibire in caso di verifiche. (speriamo sempre di no ;))
 

parkett

Utente
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mi chiedo dovro' spedire la fattura al mio cliente che ha sede in italia? dovro' dare copia con timbro doganale?
grazie mille
 

no limits

Utente
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Si è ovvio un originale a lui sempre le 4 copie che ti dicevo dovranno accompagnare la spedizione. Leggi di seguito l'ho copiato dal sito ITALIA INTERNAZIONALE :


Caso
Operatore nazionale (IT1) vende materie ad altro operatore italiano (IT2) e consegna, per conto del proprio cliente IT2, i beni in dogana per l'esportazione in Svizzera (CH).

Obblighi di IT1:
•emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile ai sensi dell'art 8, comma 1, lettera a). Indica nella fattura la destinazione finale della merce per conto di IT2;
•invia lettera di incarico alla casa di spedizioni. Il costo del trasporto può essere addebitato al cessionario (IT2) (Ris. Ministero delle Finanze n° 51/E del 4.3.95);
•deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio della Comunità attraverso:
a.visto apposto sulla fattura all'atto del compimento delle operazioni doganali di esportazione, con l'indicazione degli estremi del DAU. La fattura deve contenere anche i dati attestanti l'uscita dei beni dall'Unione Europea o, in alternativa, l'operatore deve procurarsi copia o fotocopia del DAU vistato dalla Dogana di uscita dall'Unione Europea in cui siano indicati gli estremi della fattura (Circ. Ministero delle Finanze 35 del 13.2.97).
b.nelle operazioni triangolari è consentito al primo cedente nazionale di avvalersi della fatturazione differita (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72); in questo caso la dogana appone il visto di uscita dalla Comunità sul documento di trasporto. Il documento di trasporto dovrà riportare le medesime vidimazioni richieste per la fattura.

Obblighi di IT2:
•effettua una cessione all'esportazione non imponibile IVA ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a) per la quale emette fattura nei confronti del cliente estero;
•deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato costituita dal formulario n. 3 del DAU vistato dalla Dogana di confine comunitaria.
 
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