Salve Astro, diciamo subito che l’ufficio di giudice popolare è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
Il ccnl chimico ( non meglio precisato) industria e pmi stabilisce per il dipendente chiamato a coprire dette cariche pubbliche, l'applicazione dell'art. 31 legge 300 ( meglio nota come Statuto dei Lavoratori), confermando un'aspettativa non retribuita per tutto il tempo del mandato.
Si tenga conto che per il lavoratore senza retribuzione ( fattispecie) per il periodo in cui esercita la funzione del giudice di pace ha diritto ad una indennità.
Per quest'ultima, il riferimento è il D.Lgs 30 Maggio 2002 nr. 113 ( art.65).
Saluti domenico