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Gestione bar

E

Emanuele

Ospite
Può il titolare di una ditta individuale prendere in gestione un bar, anche se ha solo i requisiti di attività svolta come dipendente negli ultimi 5 anni ma non il titolo di studio (es. diploma di scuola alberghiera)?
C'è la possibilità cmq di fare l'attività detta nominando un delegato (es. dipendente o associato in partecipazione)?
 
nel sito web della camera di commercio della tua città troverai tutte le informazioni
 
Elenco dei titoli di studio equivalenti al corso professionale
ex articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. n. 30 del 24
dicembre 2003
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della l.r. n. 30
del 2003 sono esentati dal corso professionale previsto dallo
stesso coloro in possesso di:
- laurea in medicina e veterinaria;
- laurea in farmacia;
- laurea in scienze dell'alimentazione;
- laurea in biologia;
- laurea in chimica
- laurea in agraria;
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale,
diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione
di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti
la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la
somministrazione di alimenti e bevande.
A titolo esemplificativo sono pertanto validi i seguenti titoli:
- laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei
prodotti;
- diploma alberghiero:
- diploma di perito agrario;
- diploma di perito chimico;
- diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione
di albergo; diploma triennale di addetto alla segreteria
alberghiera;
- diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;
- diploma di esperto coltivatore;
- diploma di maturità professionale per operatrice turistica;
- corso professionale relativo alla qualifica di "cuoco per comunità
ad indirizzo dietetico";
- corso professionale relativo alla qualifica di "aiuto cuoco":
- corso professionale relativo alla qualifica di "operatore sala
bar";
- corso professionale relativo alla qualifica di "tecniche di gastronomia";
- corso professionale relativo alla qualifica di "panificatore-pasticcere";
- corso professionale relativo alla qualifica di “aiuto pasticcere”.
 
IL REC, IN QUANTO TALE E' STATO ABOLITO E, CMQ: (cipia e incolla)
Con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. 223/2006, convertito con modifiche dalla l. 248/2006, risulta soppresso l’obbligo di iscrizione al Registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Di conseguenza l'ufficio REC non accetta più domande per sostenere l'esame di idoneità né iscrizioni al REC.

Chi intende avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà documentare direttamente al Comune il possesso dei requisiti personali, morali e professionali richiesti dalla Legge 287/91.

Stante quanto sopra, da oggi il Comune dovrà provvedere direttamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della l. 287/1991 nei confronti del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società (oppure del suo delegato), che potranno essere riconosciuti esclusivamente a coloro che (in alternativa):

hanno frequentato con esito positivo un corso di qualificazione professionale riconosciuto dalla Regione riguardante l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
hanno conseguito un diploma di scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale
hanno superato presso la Camera di Commercio l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività in seguito a domanda presentata entro il 4.7.06
sono stati iscritti al REC - sezione somministrazione in seguito a domanda presentata entro il 4.7.06
Inoltre, la Circolare n. 3603/CDEL 28/9/2006del Ministero dello sviluppo economico al punto 2.2.3 prevede che: “ A seguito della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esami, il requisito della pratica commerciale, ovvero l’avere “prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore” (cfr. art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 287), può essere ritenuto valido ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale, analogamente a quanto già previsto ai fini dell’avvio dell’attività di vendita nel settore alimentare dal d. lgs. n. 114 (cfr. art. 5, comma 5, lett. b).
 
Antonio sei eccezionale. Ti ringrazio molto.
Pertanto, farò in modo di far valere il requisito della pratica professionale come esposto nella circolare indicata, in modo che il mio cliente prenda in gestione il bar direttamente come titolare di ditta individuale (quindi aprendo p.iva).
 
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