IL REC, IN QUANTO TALE E' STATO ABOLITO E, CMQ: (cipia e incolla)
Con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. 223/2006, convertito con modifiche dalla l. 248/2006, risulta soppresso l’obbligo di iscrizione al Registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Di conseguenza l'ufficio REC non accetta più domande per sostenere l'esame di idoneità né iscrizioni al REC.
Chi intende avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà documentare direttamente al Comune il possesso dei requisiti personali, morali e professionali richiesti dalla Legge 287/91.
Stante quanto sopra, da oggi il Comune dovrà provvedere direttamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della l. 287/1991 nei confronti del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società (oppure del suo delegato), che potranno essere riconosciuti esclusivamente a coloro che (in alternativa):
hanno frequentato con esito positivo un corso di qualificazione professionale riconosciuto dalla Regione riguardante l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
hanno conseguito un diploma di scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale
hanno superato presso la Camera di Commercio l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività in seguito a domanda presentata entro il 4.7.06
sono stati iscritti al REC - sezione somministrazione in seguito a domanda presentata entro il 4.7.06
Inoltre, la Circolare n. 3603/CDEL 28/9/2006del Ministero dello sviluppo economico al punto 2.2.3 prevede che: “ A seguito della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esami, il requisito della pratica commerciale, ovvero l’avere “prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore” (cfr. art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 287), può essere ritenuto valido ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale, analogamente a quanto già previsto ai fini dell’avvio dell’attività di vendita nel settore alimentare dal d. lgs. n. 114 (cfr. art. 5, comma 5, lett. b).