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furto merce... cosa fare?

Non occorre alcuna comunicazione all'ade, ripetiamo le stesse cose da secoli.
 
... è vero, il quesito è stato posto diverse volte in varie forme.
con la funzione "ricerca" è possibile trovare le risposte date precedentemente.
cmq confermo pure io nessuna comunicazione alla a.d.e. necessaria.
 
alberto. Scrivi:
>..di al frizzera di attaccarsi al tram, "vecchio" com'è sarà
> pure sclerotico :)

- ma no, dai, Alberto, porta pazienza, non sarà bravo come te ma non è neppure un topolino qualunque!
sembrerebbe volere dire Saura, col tono accomodante di chi vorrebbe portarlo alla ragione...

;-)

In questo momento mi sovviene una favola… ma no, dai, che non la racconto, ogni favola ha la sua morale…

T.
 
Re: furto merce... cosa fare?xTuri

e io che notoriamente non mi faccio capire, come sempre spiego le mie intenzioni! ho usato Topolino con l'intenzione non di sminuire il Sig.Frizzera ma proprio il contrario, forse sarò rimasta una delle poche che l'adopera e non poco, come guida pratica, e sono convinta che anche chi la "snobba" non manchi di averne copia alla mano sulla scrivania!
Certo, riassuntiva e concisa, ma non è questo il motivo per cui la si puo' processare, nè tantomeno (a mio avviso) ritenerla obsoleta (dato che viene aggiornata come tutti i testi fiscali), quindi se mi sono espressa male, mi scuso ma tanto di rispetto al Sig. Frizzera!
 
turi la mia era una battuta ..
bravo io? mai detto ne pensato..
ne ho da fare ancora al contrario di chi pensa di esser arrivato :))

forse cmq il frizzera, che devo dire non ho e non uso, intendeva rifarsi all'art. 2 c. 3 dpr 10/11/97 n. 441

"3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque
indipendenti dalla volonta' del soggetto e' provata da idonea documentazione
fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa
entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha
conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti,
salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i
criteri e gli elementi in base ai quali detto valore e' stato determinato. "

o hai la denuncia alla polizia, o fai l'autocertificazione entro 30 gg dall'evento, da esibirsi SU RICHIESTA e non da inviare entro trenta giorni

..mi pare diverso da quanto riportato e attribuito al frizzera, che dici?

e poi, sempre acido tu?

saluti
 
mi scuso se io ho una edizione del testo "imposta sul valore aggiunto" ottava edizione, 2005, Renato Portale che sicuramente non è aggiornata come l'ultimo dei frizzera, ma all'art. 53 pagina 864/865, spiega molto bene la cosa.

O fai la denuncia alla polizia
O predisponi entro 30 gg l'autocertificazione che non va portata da nessuna parte ma esibita ai controlli con tutta la debita documentazione analitica su cui è stata resa.

le cose sono alternative, o una o l'altra e non come scritto sopra, una e l'altra, van fatte tutte e due.

Quindi quanto riportato dal frizzera va quanto meno approfondito.

tra tanti adempimenti imposti da fisco cervellotico se si evita di crearcene altri da soli, non si starebbe male

saluti
 
x gestori sito fisco e tasse

io invece vedo che l'ip di Turi è cambiato ed è nuovamente uguale al mio ...
se qualche informatico può spiegarmela ... la teoria di Annamaria del virus non è corretta (nessun virus rilevato)
... non ho modificato niente, e l'ip s'è cambiato dalla mattina alla sera.
io scrivo dalla Toscana, mentre Turi dalla Sicilia ...
come è possibile?
francamente non ci capisco più niente.
grazie.
 
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