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fringe benefit e beni concessi in godimento ai soci

GIECHY1981

Utente
Buongiorno, una società non ha mai indicato in busta paga il fringe benefit per le auto utilizzate a fini promiscui dall'amministratore (che è anche socio) della società e dal figlio dell'amministratore che non è socio ma è familiare dell'amminstratore nonchè dipendente della società.
secondo voi stando così le cose e viste le previsioni riportate nella normativa dei beni concessi in godimento a soci e falmiliari, devo fare la comunicazione per le auto concesse in godimento e imputare il reddito diverso in capo a socio/amministratore e al figlio oppure non devo fare alcuna comunicazione per i beni concessi in godimento e contestualmente devo regolarizzare la questione dei fringe benefit??
grazie
 

Rocco

Utente
Purtroppo su questo adempimento ci sono ancora diverse ombre che l'Ade dovrà chiarire. Recentemente ha effettuato una mappatura di tutti gli adempimenti in essere al fine di procedere ad una loro semplificazione: a tal proposito si potrebbe suggerire (al legislatore) di eliminare del tutto questo adempimento qui.
A mio avviso dovresti procedere "regolarizzando" il fringe benefit. Per il socio amministratore si potrebbe procedere con un verbale di assemblea dei soci nel quale questi deliberano l'assegnazione del veicolo con indicazione del relativo fringe benefit. Per il socio dipendente si potrebbe procedere con una integrazione del contratto di lavoro con la quale gli si assegna l'autovettura determinando il relativo fringe benefit da tassare.
Attendi comunque eventuali altri pareri in merito.
Ciao.
 
Purtroppo su questo adempimento ci sono ancora diverse ombre che l'Ade dovrà chiarire. Recentemente ha effettuato una mappatura di tutti gli adempimenti in essere al fine di procedere ad una loro semplificazione: a tal proposito si potrebbe suggerire (al legislatore) di eliminare del tutto questo adempimento qui.
A seguito dei problemi sollevati è stato fissato il nuovo termine per la comunicazione che deve essere fatta entro il 31.03.2013. E questa proroga dovrebbe servire per chiarire definitivamente tutti i dubbi.


A mio avviso dovresti procedere "regolarizzando" il fringe benefit. Per il socio amministratore si potrebbe procedere con un verbale di assemblea dei soci nel quale questi deliberano l'assegnazione del veicolo con indicazione del relativo fringe benefit. Per il socio dipendente si potrebbe procedere con una integrazione del contratto di lavoro con la quale gli si assegna l'autovettura determinando il relativo fringe benefit da tassare.
Attendi comunque eventuali altri pareri in merito.
Ciao.
Per quanto concerne i casi di utilizzo del bene da parte del lavoratore dipendente o lavoratore autonomo valgono le regole sui fringe benefit (rispettivamente articolo 51 c. 4 lett. a) e 54 del Tuir). Ad esempio nel caso del socio dipendente o amministratore deve esserci una delibera di assegnazione del bene in godimento e viene riconosciuta in capo agli stessi un’utilità in natura pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolata in base alle tariffe ACI.

E’ anche il caso di ricordare che dal 2013 (cfr. la Riforma Fornero L. 92/2012, art.4 commi 72 e 73) ridurrà la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per gli automezzi dall’attuale 40% al 27,5% per i veicoli strumentali e dal 90% al 70% per le auto concesse ai dipendenti.
 

domenico

Utente
A seguito dei problemi sollevati è stato fissato il nuovo termine per la comunicazione che deve essere fatta entro il 31.03.2013. E questa proroga dovrebbe servire per chiarire definitivamente tutti i dubbi.



Per quanto concerne i casi di utilizzo del bene da parte del lavoratore dipendente o lavoratore autonomo valgono le regole sui fringe benefit (rispettivamente articolo 51 c. 4 lett. a) e 54 del Tuir). Ad esempio nel caso del socio dipendente o amministratore deve esserci una delibera di assegnazione del bene in godimento e viene riconosciuta in capo agli stessi un’utilità in natura pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolata in base alle tariffe ACI.

E’ anche il caso di ricordare che dal 2013 (cfr. la Riforma Fornero L. 92/2012, art.4 commi 72 e 73) ridurrà la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per gli automezzi dall’attuale 40% al 27,5% per i veicoli strumentali e dal 90% al 70% per le auto concesse ai dipendenti.
Salve barbara949, anche questa volta hai effettuato un copia incolla.
In questi casi si cita la fonte.
 

domenico

Utente
Considerato che barbara949 ( dovrebbe vergognarsi) nonostante l'invito che lo scrivente le ha rivolto, non risponde alla " chiamata", propongo il Suo copia e incolla e la fonte:
invece per quanto concerne i casi di utilizzo del bene da parte del lavoratore dipendente o lavoratore autonomo perché valgono le regole sui fringe benefit (rispettivamente articolo 51 c. 4 lett. a) e 54 del Tuir). Ad esempio nel caso del socio dipendente o amministratore deve esserci una delibera di assegnazione del bene in godimento e viene riconosciuta in capo agli stessi un’utilità in natura pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolata in base alle tariffe ACI.
Si auspica un chiarimento da parte dell’agenzia nel senso di equiparare il trattamento previsto per i soci amministratori e dipendenti rispetto agli altri soci e all’imprenditore individuale, escludendo la tassazione come reddito diverso in caso di utilizzo personale della vettura.
Solo così si eviterebbe una difformità di trattamento tra i soggetti e la conseguente “doppia tassazione”.
E’ anche il caso di ricordare che dal 2013 (cfr. la Riforma Fornero L. 92/2012, art.4 commi 72 e 73) ridurrà la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per gli automezzi dall’attuale 40% al 27,5% per i veicoli strumentali e dal 90% al 70% per le auto concesse ai dipendenti.
Autore: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
 

domenico

Utente
Non so tu ma non sto tutto il giorno attaccata al computer.
Mi scuso per la mancata citazione della fonte.
Barbara, non comprendo la risposta.
E' la seconda volta che ti pizzico nel copia incolla, facendo passare quello che scrivono altri, come farina del tuo sacco.
Per soddisfare la tua curiosità, non sto tutto il giorno sul pc, non ne ho il tempo.
Per tua sfortuna, sono iscritto alla NewsLetter del sito cui tu hai copiato e incollato.
Ti arrampichi sugli specchi.
Cospargiti di cenere il capo.
Saluti domenico
 

Drackey

Utente
E’ anche il caso di ricordare che dal 2013 (cfr. la Riforma Fornero L. 92/2012, art.4 commi 72 e 73) ridurrà la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per gli automezzi dall’attuale 40% al 27,5% per i veicoli strumentali e dal 90% al 70% per le auto concesse ai dipendenti.
Se non passeranno addirittura al 20% di deducibilità, come vorrebbero farci ingoiare...

PS: non so per quale motivo, ma ad una prima lettura alcuni post precedenti al mio non erano visibili :confused:
 
Ultima modifica:
Buongiorno, vorrei entrare nella discussione dato che mi è stata proposta una vettura aziendale a noleggio (peugeot 3008 hybrid 4 diesel). E' vero che dalla busta paga mi verranno decurtati 2.754,45 euro (tabelle ACI)? Se si, sono spalmati in ugual modo per tutti i mesi? Grazie
 

AlexCr12

Utente
Buongiorno, vorrei entrare nella discussione dato che mi è stata proposta una vettura aziendale a noleggio (peugeot 3008 hybrid 4 diesel). E' vero che dalla busta paga mi verranno decurtati 2.754,45 euro (tabelle ACI)? Se si, sono spalmati in ugual modo per tutti i mesi? Grazie
Buongiorno,
L'uso promiscuo da parte di un dipendente di un'autovettura per la maggiore parte del periodo d'imposta determina il sorgere in capo allo stesso di un reddito in natura (fringe benefit). Esso risulta pari, come sottolineato dai contributi precedenti, al valore convenzionalmente fissato nel 30% del costo legato alla percorrenza di 15.000 km, calcolato utilizzando il costo chilometrico di esercizio fissato dall'ACI. Nel tuo caso specifico, ritengo che se la società ti richiede il pagamento di un canone per il noleggio dell'autovettura assegnata in uso promiscuo, il fringe benefit dovrà essere diminuito di un importo pari al corrispettivo richiesto.
Attendi comunque pareri più quotati in merito.
Ciao.
 
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