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Forfettino art. 13 L. 388/2000

B

Berry

Ospite
<HTML>Regime forfetario nuove imprenditoria

Volevo sapere se si condivide quanto segue:

1) Imposta sostitutiva 10% non rateizzabile (cod. 4025)
2) IVA annuale (cod. 6099) e Irap rateizzabili

In + sulla dichiarazione IVA occorre barrare qualche casella
per comunicare l'applicazione del regime (ricordo che il regime
forfetario non prevede annotazioni e liquidazioni trimestrali) ???</HTML>
 
L

luca g.

Ospite
<HTML>condivido i punti 1 e 2 anche se l'imposta sostitutiva dovrebbe poter essere rateizzata. (in futuro probabilmente sarà possibile a tutt'oggi no).

Mi sembra che in dichiarazione iva non ci siano opzioni da barrare. l'opzione si esercitava in sede di apertura e/o con comportamento concludente.</HTML>
 
P

paolo-mi

Ospite
<HTML>Scusate, ma non mi risulta che l'imposta sostitutiva non sia rateizzabile.

Le istruzioni ufficiali, al capitolo 8, al paragrafo "quali imposte si possono rateizzare", affermano: "si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di acconto, nonché i contributi risultanti dal quadro RR".

Quindi non viene effettuata alcuna discriminazione tra imposte sostitutive ed imposte ufficiali.

ciao</HTML>
 
L

luca g.

Ospite
<HTML>c'è una circolare del ministero di qualche settimana fa che specifica che tali imposte non si possono rateizzare.</HTML>
 
P

paolo-mi

Ospite
<HTML>malgrado la buona volontà non sono riuscito a trovare la circolare da te menzionata.

C'è qualcuno che può fornirmi gli estremi?

grazie

ciao</HTML>
 
P

paolo-mi

Ospite
<HTML>Ho trovato sul sito del Ministero Delle Finanze la circolare incollata qui sotto che, mi sembra, non lasci dubbi sul fatto che l'imposta art 13/388 sia rateizzabile.
Infatti la norma rinvia alla riscossione dell'imposta sui redditi.

Concludendo, salvo prova contraria, mi sento di affermare che l'imposta sostitutiva del 10% è rateizzabile.

ciao

Oggetto:
Quando e' possibile rateizzare le imposte sostitutive: chiarimenti
dell'Agenzia delle Entrate

Testo:
In relazione al paragrafo 19.3 della circolare 12 giugno 2002 n. 50,
l'Agenzia delle Entrate precisa che, al fine di stabilire se le imposte
sostitutive siano o no rateizzabili, e' necessario fare riferimento a quel
che e' stato disposto dalle leggi istitutive.

In particolare, la rateazione e' consentita nei casi in cui la legge rinvia
alle norme che disciplinano la riscossione in materia di imposte sui redditi
e, quindi, richiama anche implicitamente, le modalita' e i termini stabiliti
per il versamento a titolo di saldo e di acconto delle imposte che emergono
dalle dichiarazioni.

Inoltre, come gia' chiarito con la citata circolare, le imposte sostitutive
possono essere dilazionate nel caso in cui questo e' espressamente previsto
dalle singole leggi istitutive con le modalita' e i termini dalle stesse
stabiliti.

Si fa infine presente che sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.it ) si puo' consultare l'elenco dei codici tributo con
l'indicazione dei tributi rateizzabili.

Pagina 1
Inizio pagina</HTML>
 
B

Berry

Ospite
<HTML>Appunto! Se vai sul sito delle finanze vedi che il codice tributo 4025
non è rateizzabile.</HTML>
 
P

paolo-mi

Ospite
<HTML>ho visto che su sito dell'agenzia Delle Entrate l'esempio mostra la non ratealizzabilità dell'imposta.

Ma ciò è sbagliato e contraddittorio con quanto affermato nelle precisazioni (leggi rettifica ad errore commesso nella stesura della circolare) qui sopra riportate. Evidentemente non hanno pensato a correggere anche l'esempio riportato sul sito.

Infatti il comma 8 dell'articolo 13 della legge 388/2000, afferma che " per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi".

Più inequivocabile di così!

ciao</HTML>
 
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