Re: nessuna risposta?
TRATTO DAL CCNL DEL COMMERCIO
ART.6
Apprendistato
Prevista una durata massima di 48 mesi
Il contratto si occupa, anche in questo caso di definire la normativa di legge, intervenendo soprattutto in relazione al contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico- rofessionale, rinviando invece l’intervento in relazione all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione al momento in cui verrà attuato il D.Lgs. n. 276 del 2003 per i profili demandati alla Regioni e alle Province autonome. Per il periodo transitorio è stabilito che per gli apprendisti assunti precedentemente
al 1° luglio 2004 continuerà ad applicarsi le disposizioni dei precedenti accordi sindacali Per quanto riguarda i nuovi contratti è previsto che l’apprendistato è ammesso per
tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione di alcune figure professionali.
In relazione alla percentuale di conferma viene stabilito che non potranno procedere a nuove assunzioni i datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. Viene inoltre disciplinata la procedura necessaria per procedere all’assunzione di apprendisti, che deve essere preceduta da apposita domanda, corredata dal piano formativo, da presentare alla Commissione dell’Ente bilaterale che esprimerà il parere di conformità in relazione alle norme del contratto collettivo e di legge e ai programmi formativi indicati dall’azienda. Se la Commissione non si pronuncia nel termine di 15 giorni la richiesta si intende accolta. Il rapporto di apprendistato può essere anche a tempo parziale, ma l’orario di lavoro non può essere inferiore al 60% dell’orario normale di lavoro. Per quanto riguarda i livelli di inquadramento professionale la contrattazione introduce disposizioni più favorevoli per il lavoratore rispetto a quelle previste dalla
legge, infatti il livello previsto per gli apprendisti sarà di:
"""""""""""""- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è
svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato."""""""""""""
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla
qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel
sesto livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento
economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di
apprendistato.
COME VEDI ... E COME TI HO GIA SCRITTO PRIMA SECONDO LA MIA INTERPRETAZIONE DI QUESTO ARTICOLO IO CAPISCO CHE IL TUO SCATTO AVVERRA AL 21 MESE LEGGI TUTTO QUELLO CHE HO VIRGOLETATO.
PER QUANTO RIGUARDA LE FERIE TI ABBIAMO RISPOSTO ABBASTANZA ESAURIENTEMENTE MI SEMBRA!!!!!
PER QUANTO RIGUARDA L'ULTIMA DOMANDA ANCHE I COMMERCIALISTI FANNO LCONSULENZA DEL LAVORO... IO SONO COMMERCIALISTA MA SEGUO ANCHE LE PAGHE DEI MIEI CLIENTI...
CIAO.
A PRESTO?