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fatture 2007

E

etienne

Ospite
ho appena chiarito con la comm.sta, ha ammesso di aver preso un abbaglio, considerava la ritenuta di acconto come quella che fanno i liberi professionisti, in cui tutta l'iva viene pagata dal committente.

In pratica hai ragione tu, si calcola l'iva sull'imponibile, e sempre sull'imponibile si calcola la ritenuta di acconto del 4%, si sommano iva e imponibile e poi si detrae la ritenuta.

Per opere edili di nuova costruzione mi dice che la fattura va emessa senza IVA.

Mi comunicherà a breve le nuove aliquote iva.

Grazie ciao etienne
 
A

alberto.

Ospite
"Per opere edili di nuova costruzione mi dice che la fattura va emessa senza IVA."

e anche questa prendila con le molle, aspetta che approfondisca meglio :))

si riferisce al reverse charge (di cui trovi discussioni anche in questo forum) e non sempre si applica

ciao
 
E

Emilia

Ospite
Ok chiarita la posizione condomini!

Altra stranezza..cosa intende dire con
"opere edili di nuova costruzione mi dice che la fattura va emessa senza IVA."

Si riferisce forse al reverse charge?
Se fosse così non riguarda solo le opere edili di nuova costruzione ma:

OGGETTO: IVA - Applicazione del sistema del reverse-charge nel settore dell'edilizia

Fonti:
• Articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006)
• CIRCOLARE N. 37 del 29.12.2006

L'art. 1, comma 44, della Legge Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto reverse-charge, si applichi a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile.
In particolare, la lettera a) del citato articolo, al sesto comma dispone che il reverse-charge si applichi "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
Nella pratica, il prestatore dovrà:
- emettere la fattura senza l’applicazione dell’IVA, indicando la motivazione, quale per l’appunto “fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72”;
- detrarre l’imposta sugli acquisti e le importazioni inerenti l’attività;
- eventualmente esercitare il diritto al rimborso dell’IVA.
Il committente dovrà invece:
- integrare la fattura emessa dal prestatore indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta;
- annotare detta fattura nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti.

Decorrenza
L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile, inizialmente prevista dall'art. 35, comma 5, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 non ha trovato applicazione in quanto l'entrata in vigore della norma era rinviata alla data in cui la Commissione europea ne avesse autorizzato l'adozione da parte dello Stato italiano.
La legge finanziaria, modificando l'art. 17, sesto comma, ha di fatto introdotto una nuova previsione normativa con la quale dispone l'applicazione del sistema del reverse-charge alle prestazioni rese per la realizzazione di appalti aventi ad oggetto opere edili.
Tale previsione, in assenza di uno specifico termine di decorrenza, trova applicazione dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria, e, pertanto, il meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile alle operazioni per le quali a partire da tale data sarà emessa fattura, o sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso.

Individuazione del settore edile
I soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'imposta devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile.
Per identificare, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni per le quali deve essere adottato il sistema del reverse-charge occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004) alla sezione F.
Tale sezione indica i codici riferiti alle attività di "Costruzioni" e in particolare:

F COSTRUZIONI

45 COSTRUZIONI
45.1 PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
45.11 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12 Trivellazioni e perforazioni
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
45.2 EDILIZIA E GENIO CIVILE
45.21 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile
45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 Lavori di ingegneria civile
45.22 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24 Costruzione di opere idrauliche
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
45.25 Altri lavori speciali di costruzione
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione
45.3 INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO
45.31 Installazione di impianti elettrici
45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici
45.32 Lavori di isolamento
45.32.0 Lavori di isolamento
45.33 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34 Altri lavori di installazione
45.34.0 Altri lavori di installazione
45.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI
45.41 Intonacatura
45.41.0 Intonacatura
45.42 Posa in opera di infissi
45.42.0 Posa in opera di infissi
45.43 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45 Altri lavori di completamento degli edifici
45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici
45.5 NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE
45.50 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

Diversamente da quanto previsto nella direttiva comunitaria n. 69 del 2006, ai sensi dell'art. 17, sesto comma, non sono soggette al reverse-charge le attività di pulizia di immobili, in quanto dette attività, non comprese nei codici della sezione F, non sono espressamente menzionate dalla normativa nazionale.
Sono tenuti alla applicazione del reverse-charge anche i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici ATECOFIN riferiti alla sezione "Costruzioni".

Contratti interessati dal sistema del reverse-charge
Il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.
D’altro canto, il regime dell'inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione.
I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera.

In generale, il reverse-charge trova applicazione anche per i servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioè in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio.
Sono escluse dal sistema del reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti e le forniture di beni con posa in opera.

Rimborso e compensazione di eccedenze detraibili
Le procedure ordinarie in tema di rimborsi dell’Iva avrebbero effetti particolarmente penalizzanti nei confronti dei subappaltatori del settore edile con un elevato rapporto tra eccedenza di imposta detraibile e volume d’affari.
E’ stata perciò inserita, nell'art. 30, terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972, la possibilità di chiedere il rimborso nelle ipotesi in cui vengano esercitate "esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni" con il richiamo al sesto comma dell'articolo 17: le operazioni attive fatturate senza applicazione d'imposta da parte del subappaltatore vengono quindi qualificate, ai fini in esame, come operazioni ad "aliquota zero".
L'eccedenza annuale d'imposta detraibile, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, qualora l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni superi quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive effettuate.
Resta ferma, per i soggetti che fatturino le prestazioni edili in regime di reverse-charge, la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale del credito IVA con altri tributi e contributi, nel limite di euro 516.456,90.

Rapporti associativi
Il reverse charge non trova applicazione in relazione alle prestazioni rese nell'ambito di taluni rapporti associativi, come ad esempio:
- nell’ipotesi in cui la società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e procede al ribaltamento dei costi alle società consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione;
- nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative, affidi l'esecuzione dei lavori ai soci.
Si ritiene, in linea generale che i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurino subappalti o ipotesi affini.


Per ultimo quali sarebbero le nuove aliquote?

Emilia
 
A

alberto.

Ospite
vabbè.. e quali sarebbero le opere di "vecchia" costruzione per le quali l'iva nn si applica?

mi par ovvio che si riferisce al reverse charge, sia opere in corso che nuove..se pesiamo le parole col bilancino non se ne esce piu :)

ciao
 
E

Emilia X Alberto

Ospite
Tengo a precisarti che il mio intervento era volto unicamente a dare qualche informazione in più e soprattutto CORRETTA a Etienne.

Credo peraltro che questo dovrebbe essere lo scopo principale di questo forum!

Se poi ho urtato la tua suscettibilità..scusami

Emilia
 
A

alberto.

Ospite
acc.. scusa tu invece.. ho interpretato male la tua risposta..

sorry
 
E

Emilia X Alberto

Ospite
Pensavo che, siccome il tuo interlocutore preferito si inserisce nel forum verso sera, volessi sfogare la tua vena polemica (per non dire altro)anche al mattino.. ma credimi con me caschi poprio male in quanto normalmente non raccolgo..ma siccome il tuo intervento secondo il mio modesto parere era solo "polemico", non sono riuscita a trattenermi.

comunque :)))))))))))))))))))

Buona giornata

Emilia
 
A

alberto.

Ospite
no ti sbagli.. avevo interpretato male la tua risposta tutto qui, anche per il sol fatto che avevo postato quanto da te fatto ieri..

però detta cosi pare che la vena polemica sia mia e solo mia (però se la pensi cosi, cosi sia), cosa che invece non è..
quello se le tira addosso, penso non sia manco colpa sua, è fatto cosi, probabilmente non capisce davvero

:)

ciao
 
Alto