<HTML>“…TRASMISSIONE delle FATTURE per VIA TELEMATICA: la Risoluzione 4.12.2001, n. 202/E ha confermato l’ammissibilità che le fatture sia emesse e trasmesse avvalendosi di procedure telematiche… è da ritenersi sostanzialmente legittima la trasmissione tramite posta elettronica (R.M: 19.7.1988, N 571134) o con procedure informatizzate (RR.MM. 30.7.1990, n. 450217, 5.8.1994, n. IV/12/2605 e 29.5.1998, n 50/E), sempre che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini iva vengano “materializzati” in documenti cartacei aventi lo stesso contenuto sia per l’emittente che per il ricevente e la trasmissione venga eseguita entro i termini stabiliti…”</HTML>